Lavori senza valutazione di incidenza: sospensione obbligatoria? (Corte cost. n. 116/2026)
Con la sentenza n. 116 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri contro l’articolo 7, comma 3, della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 50. Quella norma ha riscritto l’articolo 93, comma 2, della legge regionale toscana n. 30 del 2015, che riguarda i lavori eseguiti nei siti della rete «Natura 2000» senza la preventiva valutazione di incidenza ambientale.
Il caso. La valutazione di incidenza serve a capire, prima che i lavori comincino, se un intervento può danneggiare un’area protetta. Il testo regionale precedente stabiliva che, se i lavori partivano senza quel controllo o in difformità dai suoi esiti, l’autorità competente «dispone la sospensione dei lavori» e poteva poi ordinare la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Il nuovo testo parla invece di «previa eventuale sospensione dei lavori o delle attività» e conserva la possibilità di ordinare demolizione e ripristino a cura e spese del responsabile.
Il dubbio. Il Governo ha impugnato la modifica sostenendo che la parola «eventuale» trasformi un obbligo in una facoltà. In questa lettura l’amministrazione potrebbe scegliere di non fermare un cantiere avviato senza il controllo preventivo, con un abbassamento del livello di tutela dell’ambiente fissato dallo Stato. Il parametro richiamato era l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la tutela dell’ambiente, insieme alle norme europee e statali sulla valutazione di incidenza: la direttiva 92/43/CEE, cosiddetta direttiva Habitat, il d.P.R. n. 357 del 1997 e il decreto legislativo n. 152 del 2006. La Regione Toscana ha replicato che «eventuale» significa «ove necessario» e che la sospensione ha senso solo se i lavori sono ancora in corso.
Il ragionamento della Corte. La Corte parte da un punto fermo: la valutazione di incidenza è per sua natura preventiva e va acquisita prima dell’inizio dell’intervento. Questo principio è stabilito dallo Stato e vincola le regioni. La Corte osserva però che né la direttiva Habitat né le norme statali di recepimento dicono che cosa debba fare l’amministrazione quando i lavori sono già partiti in assenza di quel controllo o in difformità da esso. Manca, cioè, una regola statale sulla sospensione dei lavori che possa valere come livello minimo di tutela. Dove lo Stato non ha disciplinato, la regione può legiferare, nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze. La Corte aggiunge che la legge toscana non ha toccato l’obbligo di valutazione preventiva: anzi, lo ribadisce espressamente. E ritiene possibile leggere la norma nel senso indicato dalla Regione: la sospensione si dispone quando gli interventi sono ancora in corso di realizzazione, mentre se i lavori sono già ultimati si passa direttamente alla valutazione del pregiudizio ambientale e alla riduzione in pristino. Prima del merito, la Corte ha respinto l’eccezione con cui la Regione sosteneva che i parametri richiamati dal Governo non fossero pertinenti.
Che cosa cambia in pratica. Chi realizza un intervento in un sito della rete «Natura 2000» resta obbligato a ottenere prima la valutazione di incidenza: la sentenza non introduce alcuna sanatoria successiva. Se i lavori partono ugualmente, in Toscana l’autorità competente può sospenderli finché sono in corso e può ordinare la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale, a cura e spese del responsabile. La decisione riguarda il rapporto tra Stato e Regione e afferma che su questo specifico punto la Regione poteva intervenire; non afferma che il livello di tutela dell’ambiente sia stato ridotto.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/116