Onere deducibile anche se estinto per compensazione (Cass. civ. Sez. V n. 14615 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, gli oneri deducibili ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986 non cessano di essere tali per il fatto di essere stati sostenuti in forma diversa dal pagamento di una somma di denaro, ed in particolare mediante compensazione del relativo debito con un credito del contribuente. Resta fermo l’onere probatorio a carico di quest’ultimo, che deve dimostrare l’entità dell’onere dedotto, l’effettiva sussistenza e l’ammontare del credito sacrificato, oltre alla sua eventuale imponibilità. Non assume rilievo, in senso contrario, la prova del mancato esborso di denaro. L’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, dovuta per legge, è deducibile anche quando sia stata estinta per compensazione con un credito del conduttore.

Il Fatto

I proprietari di un immobile concesso in locazione commerciale, alla scadenza del contratto, ne decidevano la mancata rinnovazione e rimanevano debitori dell’indennità per la perdita dell’avviamento nei confronti della banca conduttrice. L’importo dovuto veniva compensato con le maggiori somme che l’istituto di credito doveva per il ripristino dei locali. Nella dichiarazione dei redditi i locatori deducevano le somme oggetto di compensazione.

L’Agenzia delle Entrate, all’esito di controllo formale, disconosceva la deducibilità rilevando che l’indennità non era stata “versata”, ma solo compensata, e notificava le relative cartelle. I contribuenti impugnavano gli atti; la Commissione Tributaria Provinciale rigettava i ricorsi riuniti e la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione. Proponevano quindi ricorso per cassazione, resistito dall’Amministrazione finanziaria con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il nodo interpretativo riguarda l’art. 10, primo comma, lett. h), del Tuir, che riconosce la deducibilità delle indennità per la perdita dell’avviamento. Il giudice di appello aveva ancorato il beneficio alla dimostrazione di un effettivo esborso di denaro, escludendo ogni rilievo alla compensazione.

La Corte rileva anzitutto che, nella specie, l’obbligo di corrispondere l’indennità è espressamente previsto dalla legge, all’art. 34 della legge n. 392 del 1978. Il nucleo della decisione impugnata si esaurisce, però, nella pretesa dell’esborso materiale, senza che il giudice di merito si pronunci su alcuna altra questione dibattuta.

Sul punto la Corte richiama il proprio precedente Cass. sez. V, 15.1.2007, n. 712, reso su fattispecie in larga parte sovrapponibile. Il thema decidendum si riduce alla questione della deducibilità di una prestazione non consistente in un esborso pecuniario, ma comunque suscettibile di valutazione economica ai sensi dell’art. 1174 cod. civ.

Da qui il principio: gli oneri deducibili non perdono tale qualifica se sostenuti mediante compensazione del debito con un credito del contribuente. Rimane a carico di quest’ultimo l’onere di provare l’entità dell’onere, la sussistenza e l’ammontare del credito sacrificato e la sua eventuale imponibilità, senza che assuma rilievo la prova del mancato esborso. Il primo motivo è pertanto fondato e accolto.

Quanto al terzo motivo, indicato come “secondo-bis”, la Corte osserva che l’inciso sulla data certa, richiamato dal giudice di appello con riferimento all’art. 2704 cod. civ., può essere letto nel senso di escludere la deducibilità anche per l’inopponibilità dell’accordo al Fisco, senza che l’Amministrazione abbia mai contestato la data della nota della banca contenente la ricognizione di debito e l’accordo transattivo. Anche tale mezzo è accolto; gli ulteriori restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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