Doppia conforme e onere della prova del pagamento mediante titoli di credito (Cass. civ. Sez. II n. 14611 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di doppia conforme prevista dall’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. La doppia conforme ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori. In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore che controdeduca l’imputazione ad un credito diverso. Tale principio non opera quando il pagamento sia eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per loro natura presuppongono un’obbligazione cartolare, con conseguente onere probatorio a carico del debitore.

Il Fatto

Una società appaltante proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui la ditta appaltatrice aveva richiesto il pagamento del residuo corrispettivo di un contratto di appalto. Il Tribunale di Venezia respingeva l’opposizione. La società proponeva appello, sostenendo che il contratto non ricomprendeva la realizzazione degli impianti e che l’eventuale pagamento all’esecutore materiale sarebbe avvenuto fuori dal titolo monitorio.

La Corte d’Appello di Venezia rigettava l’impugnazione, accertando che gli impianti erano stati realizzati e che l’incarico era stato conferito dall’appaltatrice, con successivo accordo per il pagamento diretto da parte della committente. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi, resistito dalla controricorrente.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava l’omesso esame di un fatto storico decisivo, costituito dal pagamento di parte del corrispettivo azionato in via monitoria. La Corte lo dichiara inammissibile, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata è conforme a quella di primo grado.

Trova applicazione il principio secondo cui, nell’ipotesi di doppia conforme ex art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto delle due decisioni e dimostrarne la diversità, adempimento nella specie non svolto. La Corte richiama Cass. n. 5528 del 2014 e precisa che le regole sulla doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012, ai sensi dell’art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012.

La doppia conforme sussiste anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo, non ostandovi l’aggiunta di argomenti ulteriori da parte del giudice di appello, come chiarito da Sez. VI-II, ordinanza n. 7724 del 2022.

Il secondo motivo contestava la violazione dell’art. 2697 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 1193 cod. civ., deducendo l’imputazione del pagamento al corrispettivo più risalente e l’inversione dell’onere probatorio. La Corte lo dichiara infondato, richiamando Sez. II, ordinanza n. 27247 del 2023: l’onere della prova torna a gravare sul creditore solo a fronte di un pagamento con efficacia estintiva riferito a un determinato credito, mentre l’eccezione fondata sulla produzione di assegni o cambiali presuppone un’obbligazione cartolare e ribalta l’onere probatorio sul debitore.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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