Onlus, requisiti statutari e controllo formale sull’iscrizione all’anagrafe (Cass. civ. Sez. V n. 19655 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Onlus, l’iscrizione nell’anagrafe unica prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 460 del 1997 non lascia alcun margine di discrezionalità in capo all’Amministrazione, essendo subordinata alla sola verifica dei requisiti prescritti dal medesimo decreto. Il requisito qualificante delle Onlus è l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e, poiché la disciplina agevolativa è di stretta interpretazione, la mancanza anche di uno solo dei requisiti statutari di cui all’art. 10 impedisce il riconoscimento del regime fiscale agevolato. Il fine solidaristico è configurabile, nei settori indicati dall’art. 10, comma 2, solo quando l’attività sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate o a componenti di collettività estere mediante aiuti umanitari. Le attività direttamente connesse a quelle istituzionali sono ammesse purché non prevalenti e di carattere occasionale, dovendosi verificare in concreto tale carattere.
Il Fatto
Un’associazione presentava istanza di iscrizione nell’anagrafe unica delle Onlus. L’Amministrazione finanziaria negava l’iscrizione con provvedimento del 15.01.2013. L’associazione impugnava il diniego e il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo che lo statuto escludesse finalità di lucro e che la presenza di attività a pagamento non fosse incompatibile con lo scopo solidaristico. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate. Quest’ultima proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo, mentre la contribuente rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina dell’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, che individua tassativamente i settori di attività e impone una serie di obblighi, divieti e clausole statutarie. Richiamando le Sezioni Unite n. 1625 del 2010, ribadisce che l’iscrizione all’anagrafe non comporta alcuna valutazione discrezionale, ma solo la verifica dei requisiti prescritti. Tuttavia, per accedere al regime agevolato, l’attività deve essere caratterizzata dal perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, che ne costituisce il requisito qualificante.
Quanto al comma 2 dell’art. 10, la Corte osserva che il fine solidaristico è configurabile, nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione e della formazione, solo quando l’attività sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate o a componenti di collettività estere mediante aiuti umanitari. La nozione di svantaggio, letta alla luce del principio di stretta interpretazione delle norme agevolative, individua categorie in condizioni oggettive di disagio, come confermato da Cass. n. 3789 del 2013, Cass. n. 7311 del 2014 e Cass. n. 6505 del 2015.
Il comma 4 non esclude il fine solidaristico: il legislatore delegato si limita a considerarlo immanente ad alcuni settori, ma la situazione di vantaggio resta presupposto implicito essenziale delle attività considerate. Per le attività direttamente connesse a quelle istituzionali, il comma 5 prescinde dalle condizioni dei commi 2 e 3, a patto che non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino la soglia di legge.
La Corte rileva che il controllo preventivo è di natura meramente formale, basandosi sui documenti presentati (in tal senso Sezioni Unite n. 9661 del 2009). Poiché la disciplina è di stretta interpretazione, la mancanza anche di un solo requisito determina il venir meno delle condizioni di riconoscimento del regime agevolato. Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale non ha verificato la compatibilità di alcune clausole statutarie con l’art. 10, in particolare per le attività riconducibili all’istruzione, alla formazione e alla beneficenza, che avrebbero dovuto essere destinate esclusivamente a soggetti svantaggiati. Né risulta accertato il carattere meramente occasionale della partecipazione ai mercatini e della raccolta fondi. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.