Estensione soggettiva del raddoppio dei termini e motivazione apparente nella esterovestizione (Cass. civ. Sez. 5 n. 15636 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di raddoppio dei termini di accertamento, ai sensi degli artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, nel testo ratione temporis applicabile, la disciplina opera automaticamente al ricorrere dell’obbligo di denuncia penale per uno dei reati di cui al d.lgs. n. 74/2000, prescindendo dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’esercizio dell’azione penale e dall’esito del procedimento penale. Tale regime si estende ai soci occulti di una società esterovestita a ristretta base partecipativa, in ragione dell’unitarietà della vicenda fattuale che coinvolge società e soci. La garanzia del contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 opera solo in presenza di accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente. È motivazione apparente quella che non esamina l’avviso di accertamento e le risultanze istruttorie, limitandosi ad asserzioni avulse dalla vicenda sostanziale.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava un avviso di accertamento con cui, ai sensi dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, imputava maggiori redditi alla contribuente, quale socia e amministratrice occulta di una società di diritto portoghese, ritenuta esterovestita. L’Ufficio contestava la fittizietà dello schermo societario estero, imputando pro quota i ricavi sociali alla persona fisica residente.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale, invece, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo operante il raddoppio dei termini per la sussistenza di una notitia criminis e la configurabilità dell’esterovestizione. Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione con dieci motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel rigettare i primi cinque motivi, ha enunciato il principio per cui il raddoppio dei termini di accertamento consegue al mero riscontro di fatti che impongono l’obbligo di denuncia, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., per i reati tributari. Rileva esclusivamente l’astratta configurabilità del reato, non rilevando l’eventuale prescrizione, l’archiviazione o l’assoluzione penale, atteso il regime del doppio binario tra giudizio penale e procedimento tributario.

In particolare, la S.C. ha affermato che il raddoppio si estende ai soci quando l’accertamento nei loro confronti consegue automaticamente a quello emesso verso la società, quale antecedente logico-giuridico. Tale principio vale anche nell’ipotesi di attribuzione diretta del reddito ai soci occulti di una società esterovestita a ristretta base partecipativa, ricorrendo l’identica ratio dell’unitarietà della vicenda fattuale.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento per cui la garanzia del termine dilatorio di sessanta giorni trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi di accessi, ispezioni e verifiche nei locali di esercizio dell’attività. Nel caso di specie, la contribuente non aveva allegato l’esecuzione di siffatti accessi, con conseguente infondatezza del motivo.

La Corte ha, invece, accolto il sesto motivo, ravvisando una motivazione apparente nella sentenza impugnata. La CTR non aveva esaminato l’avviso di accertamento né le risultanze istruttorie, limitandosi ad affermazioni apodittiche sulla sussistenza dell’esterovestizione, senza alcun collegamento con la vicenda sostanziale e con le deduzioni difensive.

Alla stregua di tali rilievi, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata con rinvio, assorbiti i restanti motivi di ricorso.

Nota della Redazione

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