Onorari avvocato: pronuncia sulle spese esclude obbligo solidale ex art 68 LP (Cass. civ. Sez. II n. 11217 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 68 della legge professionale forense, che impone alle parti che hanno transatto il pagamento solidale degli onorari e delle spese in favore degli avvocati che hanno partecipato al giudizio definito con quella transazione, è norma di diritto singolare e di stretta interpretazione. Essa presuppone che l’accordo abbia sottratto al giudice la definizione del giudizio e la pronuncia sulle spese. Ove invece la causa sia stata definita dal giudice con sentenza che, oltre a dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta transazione, abbia statuito sulle spese, difetta il presupposto applicativo della norma e l’obbligazione solidale non sussiste. Irrilevante è la ragione della pronuncia sulle spese, se compensazione per soccombenza virtuale o abbandono, restando decisiva la sola esistenza di una statuizione del giudice in ordine alla loro liquidazione.

Il Fatto

Un avvocato domanda al Tribunale il pagamento dei propri onorari nei confronti di un soggetto indicato come obbligato in solido ex art. 68 L.P., per l’attività svolta in favore di un terzo in tre procedimenti: il ricorso per sequestro conservativo, il reclamo avverso il rigetto e il merito.

I procedimenti si erano chiusi con un accordo transattivo, in esito al quale il giudice aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensato le spese e trasmesso gli atti al Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 88 c.p.c. La domanda dell’avvocato è stata respinta in primo e in secondo grado. La Corte d’appello ha richiamato i principi di Cass. n. 21209/2015. Il difensore ricorre per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia esaminato il contenuto della transazione per individuare le parti e i giudizi definiti, non abbia considerato che la cessazione della materia del contendere riguardava una sola delle cause e abbia ignorato la domanda di cancellazione delle frasi offensive, estranea all’accordo.

La Corte ricostruisce la porta d’accesso dell’art. 68 L.P.: la norma contiene una deroga al principio per cui il legale può rivolgersi per il compenso soltanto al proprio cliente. Come ogni deroga, va interpretata restrittivamente ai sensi dell’art. 14 preleggi, secondo i richiami di Cass. n. 9325/1997 e Cass. n. 16856/2015. Perché sorga l’obbligazione solidale occorre una transazione che sottragga al giudice la definizione del giudizio e la pronuncia sulle spese, come ribadito da Cass. n. 20266/2023, Cass. n. 21209/2015 e Cass. n. 18343/2004.

Nel caso concreto il Tribunale aveva statuito sulle spese: l’applicazione della norma è quindi esclusa. Rileva la sola esistenza della statuizione, non il suo fondamento. La pronuncia sulle spese esclude l’art. 68 L.P. a maggior ragione perché fu proprio il ricorrente a chiedere in udienza la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo, così sottoponendo al giudice il potere decisionale sulle spese.

Quanto all’individuazione dei giudizi, la Corte d’appello ha accertato che la transazione riguardava il merito e, per il nesso di strumentalità necessaria, si estendeva ai procedimenti cautelari. La riforma del D.L. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005, ha escluso l’obbligo di merito per i cautelari anticipatori ex art. 669 octies, comma V, c.p.c., obbligo che permane per i conservativi. Il sequestro perde efficacia se il merito è rigettato o estinto, come affermato da Cass. Sez. Un. n. 12103/2012.

Infine, la pronuncia di cancellazione delle frasi offensive ex art. 89 c.p.c. non costituisce autonomo provvedimento. Si tratta di potere valutativo discrezionale, di carattere ordinatorio e non decisorio, che si sottrae all’obbligo di motivazione e non può dar luogo ad alcuna statuizione sulle spese, secondo Cass. n. 14659/2015. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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