Sgravi contributivi agricoli, rileva l’impiego nei territori svantaggiati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11829 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sgravi contributivi per il lavoro agricolo, il diritto all’agevolazione previsto dall’art. 9, comma 5, legge n. 67/1988 presuppone l’accertamento del fatto costitutivo consistente nell’impiego dei dipendenti in lavorazioni svolte entro i territori svantaggiati. Non è sufficiente il solo accertamento della prevalenza dell’attività aziendale svolta entro o fuori di tali territori, ma il giudice del merito deve verificare che i rapporti di lavoro siano concretamente incentrati su lavorazioni da svolgersi nel territorio agevolato. Ove tale accertamento sussista, anche se succinto, il ricorso dell’Istituto previdenziale è infondato.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’opposizione proposta da una società agricola avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps per il recupero di sgravi contributivi ritenuti non dovuti. L’Istituto contestava che l’impresa non avesse impiegato i lavoratori nei territori montani del Comune di Meldola, come richiesto dalla normativa per beneficiare dell’agevolazione.
Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione; la Corte d’appello di Bologna aveva confermato la pronuncia, ritenendo — all’esito dell’istruttoria testimoniale — che l’attività prevalente dell’azienda fosse la coltivazione di piante e arbusti nel terreno condotto in affitto nel Comune di Meldola, mentre l’attività di realizzazione di giardini svolta altrove risultava accessoria. Avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, l’Istituto deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 5, legge n. 67/1988, 11, comma 27, d.lgs. n. 537/1993, art. 1, comma 2, d.l. n. 2/2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 81/2006, nonché dell’art. 2697 cod. civ. Secondo l’Inps, la Corte territoriale non avrebbe svolto alcun accertamento sul fatto costitutivo richiesto dalla norma, ossia che i dipendenti fossero impiegati in territori svantaggiati, essendosi limitata a verificare la prevalenza dell’attività svolta entro o fuori di essi.
La Corte di cassazione ritiene il ricorso infondato. Osserva che la Corte d’appello ha effettivamente accertato la prevalenza dell’attività di coltivazione di piante e arbusti svolta nel terreno situato nel Comune di Meldola, rispetto all’attività accessoria di installazione di giardini. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dall’Istituto, il giudice del merito non si è fermato a tale accertamento.
Seppur in modo succinto, la Corte territoriale ha compiuto un ulteriore accertamento, riferito proprio al dato normativo rilevante ai fini dell’art. 9, comma 5, legge n. 67/1988: i dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, risultano impiegati in lavorazioni entro i territori svantaggiati. Il Collegio richiama sul punto il precedente Cass. n. 29955/2017.
La sentenza impugnata ha quindi accertato che i rapporti di lavoro con il personale dipendente erano incentrati su lavorazioni da svolgersi entro il territorio svantaggiato, come richiesto dalla norma. Sussistendo un accertamento sui fatti costitutivi previsti dalla legge a fondamento del diritto, il ricorso è respinto, senza pronuncia sulle spese essendo la società rimasta intimata.
Nota della Redazione
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