Genitorialità della madre intenzionale e sopravvenuta incostituzionalità dell’art. 8 (Cass. civ. Sez. I n. 15075 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che il nato all’estero mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita abbia lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che ha prestato il consenso alla pratica e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale, rende conforme al diritto il dispositivo che attribuisce quello status anche alla madre intenzionale. La pronuncia di accoglimento ha effetti erga omnes e impedisce di applicare la norma dichiarata incostituzionale ai rapporti ancora pendenti. Il giudice comune, peraltro, non poteva pervenirvi prima di quella pronuncia per via di interpretazione evolutiva o conforme, essendo il tenore letterale e sistematico della disciplina un ostacolo insormontabile: doveva sollevare l’incidente di costituzionalità, non valicare i cancelli delle parole in via ermeneutica.
Il Fatto
Due donne, unite civilmente ai sensi della legge n. 76 del 2016, hanno condiviso un progetto genitoriale mediante fecondazione eterologa praticata all’estero. Dall’intervento sono nati due minori, dei quali una sola è la madre biologica. Dopo la nascita, le due si sono rivolte all’ufficiale di stato civile per ottenere l’iscrizione del riconoscimento di entrambe sui certificati di nascita, ma l’ufficiale ha rifiutato l’iscrizione della madre non biologica.
Le donne hanno quindi adito il Tribunale di Brescia, che ha accolto la domanda e ordinato la rettificazione dell’atto di nascita. Il Ministero dell’interno ha proposto reclamo, rigettato dalla Corte d’appello con il decreto impugnato. Avverso quel decreto il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre le intimate non hanno svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il ricorso del Ministero è infondato, ma il decreto impugnato è erroneamente motivato in diritto e va corretto ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. La ragione dell’infondatezza è sopravvenuta: nelle more del giudizio di legittimità è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non riconosce lo stato di figlio anche alla donna che ha prestato il consenso alla pratica fecondativa e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.
La Consulta ha fondato la decisione su due rilievi: la responsabilità che deriva dall’impegno comune assunto dalla coppia che decide di ricorrere alla PMA per generare un figlio, dalla quale nessuno dei due può sottrarsi; e la centralità dell’interesse del minore a che i diritti verso i genitori valgano anche nei confronti della madre intenzionale. Il mancato riconoscimento fin dalla nascita lede l’identità personale del minore e pregiudica il suo diritto a essere mantenuto, educato, istruito e assistito da entrambi i genitori. La pronuncia ha effetti erga omnes e impedisce di applicare la norma dichiarata incostituzionale ai rapporti ancora pendenti, ai sensi degli artt. 136 Cost. e 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953.
Il Collegio corregge però la motivazione del decreto territoriale. Alla soluzione favorevole al riconoscimento della genitorialità della madre intenzionale non poteva pervenirsi, prima della pronuncia di incostituzionalità, per via di interpretazione evolutiva o costituzionalmente conforme. Un orientamento consolidato di legittimità (Cass., Sez. I, n. 23527 del 2023; Cass., Sez. I, n. 4448 del 2024) aveva escluso l’accoglimento della domanda, poiché il legislatore ha inteso limitare l’accesso alle tecniche alle situazioni di infertilità patologica, fra le quali non rientra quella della coppia dello stesso genere. L’operazione ermeneutica seguita dalla Corte d’appello trovava un insormontabile ostacolo nell’univoco tenore letterale dell’art. 8, letto anche in logica sistematica: il riferimento alla “coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche ai sensi dell’articolo 6” richiama i soggetti dell’art. 5, ossia le coppie di sesso diverso.
Il giudice comune non è un interprete totalmente libero. Nel ricercare la portata della disposizione deve armonizzare le fonti e la Costituzione, che ha anche funzione integrativa e interpretativa. Ma dove il testo della legge si opponga alla stessa interpretazione conforme, al giudice spetta prospettare l’incidente di legittimità costituzionale, non sostituire la volontà del giudice a quella del legislatore. Il ricorso è dunque rigettato, con correzione della motivazione in diritto; non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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