La domanda di condono non legittima la prosecuzione dei lavori, l’ordine di demolizione è atto dovuto (TAR Campania n. 5066 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione della domanda di condono edilizio non autorizza l’interessato a completare, trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, che fino all’eventuale concessione della sanatoria restano abusivi. Le opere eseguite successivamente alla domanda di condono, ancorché interne o pertinenziali, ripetono le caratteristiche di illiceità dell’opera principale e impongono all’amministrazione di ordinarne la demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, quale atto dovuto. L’esiguità dell’aumento volumetrico non consente di qualificare le difformità come parziali ai sensi dell’art. 34, comma 2 ter, d.P.R. n. 380/2001, norma che riguarda la difformità dal permesso di costruire e non quella rispetto all’istanza di condono.
Il Fatto
Il ricorrente e la comproprietaria impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di alcune opere realizzate all’interno di un box auto, già oggetto di istanza di condono ai sensi della L. n. 724/1994: un soppalco con travi in ferro, un lavatoio in muratura e una cantina ricavata tramite abbassamento della pavimentazione, con un aumento volumetrico di circa 3,92 mc. I ricorrenti deducevano la natura provvisoria delle opere, l’assenza di mutamento di destinazione d’uso e l’esiguità dell’incremento volumetrico rispetto al volume complessivo dell’unità, tale da escludere la configurabilità di una difformità totale.
Il Tribunale aveva già accolto l’istanza cautelare di sospensione dell’ordinanza impugnata. Nelle more del giudizio, i ricorrenti segnalavano la presentazione di una CILA per la regolarizzazione e il ripristino dello stato dei luoghi, che l’amministrazione avrebbe ignorato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto i motivi di ricorso richiamando il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui la presentazione della domanda di condono non consente all’interessato di eseguire ulteriori lavori sull’immobile abusivo. L’art. 35, comma 14, L. n. 47/1985, applicabile in virtù del rinvio operato dall’art. 39, comma 1, L. n. 724/1994, consente il completamento delle opere abusive solo decorsi centoventi giorni dalla domanda, dopo il versamento della seconda rata dell’oblazione e previa notifica al Comune dell’intendimento con perizia giurata.
In assenza di tali adempimenti, le opere realizzate successivamente all’istanza di condono si pongono in continuità con l’abuso originario e legittimano l’amministrazione a irrogare la sanzione demolitoria. Anche interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria o alla ristrutturazione, se eseguiti su manufatti non sanati, ripetono il carattere di illiceità dell’opera principale, con conseguente obbligo di ordinare la demolizione.
La Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 34, comma 2 ter, d.P.R. n. 380/2001 sulla tolleranza del 2%: la norma disciplina le difformità rispetto al permesso di costruire, mentre nel caso di specie la contestazione riguarda la difformità tra le opere realizzate e quanto rappresentato nell’istanza di condono, che postula la permanenza dell’immobile da regolarizzare. Il venir meno dell’oggetto della domanda di sanatoria può anzi determinarne l’archiviazione.
Quanto alla dedotta carenza motivazionale, il provvedimento impugnato indica chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della determinazione. La sopravvenuta presentazione di una CILA, infine, non rileva ai fini della legittimità dell’atto, che va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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