Sulla SCIA in sanatoria non si forma il silenzio-rigetto (TAR Calabria n. 393 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La S.C.I.A. in sanatoria disciplinata dall’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, nel testo ratione temporis vigente, non contempla alcuna fattispecie di silenzio-rigetto. A differenza del procedimento di cui all’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, essa esige l’adozione di un provvedimento espresso da parte dell’amministrazione comunale, volto a verificare i presupposti urbanistico-edilizi della sanatoria e a determinare la sanzione dovuta. Ne consegue che l’impugnazione del preteso rigetto tacito è inammissibile per carenza di interesse, non essendosi perfezionato alcun provvedimento suscettibile di gravame. La successiva presentazione di un’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36, che superi la precedente richiesta ex art. 37, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia sull’obbligo di provvedere.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile a due piani con sottotetto realizzato in forza di titoli abilitativi rilasciati dal Comune, impugnavano l’ordinanza di demolizione n. 2 del 05.05.2021, con cui l’amministrazione aveva contestato una totale difformità rispetto ai titoli assentiti. Contestavano inoltre il rigetto tacito che assumevano essersi formato sull’istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, chiedendo l’accertamento dell’obbligo comunale di provvedere con atto espresso.
Il Comune non si costituiva in giudizio. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza n. 274 del 07.10.2021, previo rilievo d’ufficio sulla possibile tardività dell’impugnazione dell’ordinanza di demolizione. In pendenza di causa i ricorrenti depositavano una nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria, chiedendo un rinvio della trattazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina separatamente le tre domande proposte. Quanto all’annullamento dell’ordinanza di demolizione, il ricorso è irricevibile per tardività: notificato il 13.09.2021, risulta proposto ben oltre il termine decadenziale di cui all’art. 41 c.p.a., rispetto a un provvedimento notificato nel maggio-giugno 2021.
Sulla seconda domanda, relativa al preteso silenzio-rigetto, il Tribunale qualifica l’istanza per come effettivamente proposta. Dalla documentazione emerge che essa non integra una richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, bensì una S.C.I.A. in sanatoria ex artt. 22 e 37 del medesimo testo unico. A conferma, i ricorrenti avevano allegato la ricevuta del versamento di € 516,00, corrispondente alla sanzione pecuniaria minima imposta dall’art. 37, comma 1, quale condizione per il rilascio del titolo in sanatoria.
Su questa qualificazione si fonda il principio centrale. Il meccanismo abilitativo dell’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 non prevede alcuna semplificazione in termini di silenzio-rigetto, a differenza dell’art. 36. Esso richiede un provvedimento espresso, finalizzato alla verifica dei presupposti urbanistico-edilizi e alla determinazione della sanzione effettivamente dovuta, non inferiore a € 516,00. Richiamando un orientamento giurisprudenziale costante, il Collegio ne deduce che sulla S.C.I.A. in sanatoria non può essersi perfezionato alcun rigetto tacito: l’impugnazione è pertanto inammissibile per carenza di interesse.
La terza domanda, di accertamento dell’obbligo di provvedere, è invece improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. I ricorrenti hanno depositato una nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36, con termini di definizione ancora pendenti. Tale istanza supera la precedente richiesta ex art. 37, facendo venir meno l’interesse a una pronuncia sull’istanza originaria. Le spese non sono regolate, per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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