Gli abusi edilizi si valutano in visione complessiva, non atomistica (TAR Campania n. 5067 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’abusivismo edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate: il pregiudizio al regolare assetto del territorio deriva dall’insieme degli interventi nel loro contestuale impatto, sicché non è ammesso scomporre le opere per eludere la sanzione demolitoria. L’ordine di demolizione ha carattere rigidamente vincolato e non richiede motivazione in ordine all’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso, non potendo radicarsi alcun affidamento legittimo alla conservazione di una situazione abusiva. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento degrada a mera irregolarità non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, trattandosi di attività doverosa e vincolata.
Il Fatto
Il Comune di Torre del Greco ordinava la demolizione di numerose opere abusive, descritte compiutamente nelle ordinanze, realizzate in area sottoposta a molteplici vincoli, tra cui quello paesaggistico, sismico e idrogeologico. Le ricorrenti, società affittuaria e proprietaria dell’area adibita a insediamento commerciale per la vendita di alluminio, deducevano la violazione dei principi di collaborazione, buona fede, legalità e tipicità dell’azione amministrativa, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la lesione del legittimo affidamento, insistendo sulla natura di beni mobili delle c.d. scaffalature e sull’inutilità dell’autorizzazione sismica per le opere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha respinto il ricorso, richiamando il principio per cui la valutazione dell’abuso edilizio deve essere complessiva e non atomistica, come affermato dal Consiglio di Stato, Sezione quarta, con sentenza n. 2086 del 2026. La descrizione contenuta nei provvedimenti impugnati evidenzia la sussistenza di un unico insediamento commerciale, caratterizzato da interventi stratificati nel tempo, solo alcuni dei quali assistiti da titoli validi e completi.
Il Collegio ha rilevato che numerose opere risultavano prive di valido titolo: quelle oggetto dell’istanza di accertamento di conformità sulla quale si era formato il silenzio rigetto ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, quelle già colpite da precedente ordinanza di demolizione confermata dal giudicato, e quelle realizzate in difformità dai titoli, in carenza di autorizzazione paesaggistica o, ancora, in assenza della prescritta autorizzazione sismica di cui all’art. 94 del d.P.R. n. 380/2001.
Quanto alla dedotta violazione dei canoni di collaborazione e buona fede e alla difficile intellegibilità delle ordinanze, la Corte ha osservato che la complessità dei provvedimenti deriva dalla stratificazione di interventi plurimi non assistiti dai necessari titoli, tale da rendere oggettivamente impossibile distinguere le opere legittime dalle superfetazioni e addizioni sine titulo. Ha inoltre escluso la lesione del legittimo affidamento, richiamando l’orientamento consolidato per cui non può configurarsi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva (Adunanza plenaria, sentenza n. 9 del 2017).
Infine, con riguardo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio ha applicato il principio della non annullabilità del provvedimento per violazione delle garanzie partecipative quando il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, trattandosi di attività di repressione degli abusi edilizi doverosa e vincolata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.