Operazioni inesistenti e prova della buona fede nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 13370 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, quali l’assenza di una idonea struttura organizzativa. Spetta invece al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tale onere non può ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, né in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché essi sono di regola utilizzati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia. Il giudice tributario, nel valutare la consapevolezza del contribuente, non è vincolato alle risultanze del processo penale, sussistendo l’autonomia dei due giudizi.

Il Fatto

A seguito di un processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle entrate notificava a una società cooperativa in liquidazione tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015. L’Ufficio recuperava a tassazione la deduzione di costi e la detrazione IVA afferenti a fatture emesse da una società ritenuta cartiera.

La contribuente impugnava gli avvisi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava i ricorsi riuniti. L’appello veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, incentrati sulla nullità della sentenza per omessa pronuncia, sull’omesso esame di un fatto decisivo e sull’asserita inversione dell’onere della prova.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i profili di censura. Quanto al primo motivo, esclude il vizio di omessa pronuncia, poiché una statuizione implicita di rigetto è ravvisabile quando la pretesa non esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della decisione: il rigetto nel merito supera implicitamente le contestazioni formali, che non hanno arrecato alcun pregiudizio alla parte difesasi nel merito.

Sul secondo motivo, i giudici chiariscono che non si applica l’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dal d.lgs. n. 87/2024, secondo cui il giudicato penale favorevole al contribuente dispiega effetti nel processo tributario, essendovi stata una pronuncia del GUP e non all’esito del dibattimento.

La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto le operazioni inesistenti in base a plurimi elementi indiziari: irreperibilità dell’intestatario, mancanza di sede effettiva, assenza di beni strumentali e personale, omessa presentazione delle dichiarazioni, omessi versamenti e contabilità assente. In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, il giudice tributario deve valutare la consapevolezza del contribuente sulla base del complessivo materiale probatorio, non potendo attribuirsi alla sentenza penale alcuna automatica autorità di cosa giudicata.

Quanto al terzo motivo, la Corte ribadisce che la censura non coglie la ratio della decisione, la quale ha accertato l’inesistenza oggettiva delle operazioni, rispetto alla quale la malafede risulta in re ipsa. Non vi è stata alcuna inversione dell’onere probatorio: la contribuente non ha assolto all’onere di provare l’esistenza delle operazioni fatturate, essendosi limitata a controlli formali e ignorando colpevolmente verifiche sostanziali. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di legittimità e presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *