Inammissibili i motivi cumulativi di impugnazione di cartelle erariali (Cass. civ. Sez. 5 n. 18369 del 07.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione formulato in maniera cumulativa, che affastelli censure eterogenee senza raccordarle ai corrispondenti paradigmi normativi. È parimenti inammissibile il motivo che, nel contestare gli esiti della valutazione documentale compiuta dal giudice di merito, non individui i tributi e i procedimenti notificatori seguiti per ciascuna cartella, né trascriva o riassuma il contenuto degli atti, precludendo alla Corte di acquisire contezza dell’effettiva consistenza delle argomentazioni difensive. La mera allegazione della maturazione della prescrizione, non argomentata mediante richiamo a dati concreti, non supera il vaglio di ammissibilità.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava a una contribuente un’intimazione di pagamento relativa a una serie di cartelle esattoriali. La contribuente impugnava l’atto deducendo la mancata notifica delle cartelle presupposte, la prescrizione dei crediti e l’annullamento automatico dei carichi ai sensi dell’art. 1, comma 540, l. n. 228 del 2012.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso per la mancata prova della notifica delle cartelle. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo le notifiche regolarmente avvenute e la relativa documentazione prodotta in giudizio. Avverso la sentenza d’appello la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente circoscritto il thema decidendum alle sole cartelle erariali, oggetto dell’appello, essendosi formato il giudicato in favore della contribuente con riguardo alle ulteriori cartelle non devolute al giudice d’appello.
Con riferimento al primo motivo, incentrato sulla prescrizione e sull’irregolarità delle notifiche, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per la formulazione cumulativa, che affastellava censure eterogenee, e per l’omessa individuazione dei tributi, dei procedimenti notificatori e del contenuto degli atti. Tali carenze impedivano alla Corte di valutare la fondatezza delle censure sia sulla dedotta irregolarità delle notifiche sia sulla maturazione della prescrizione, meramente allegata e non argomentata.
Il secondo motivo, relativo all’applicazione dell’art. 1, comma 540, l. n. 228 del 2012, è stato parimenti dichiarato inammissibile per la mancata ricostruzione dell’istanza di annullamento, quanto a contenuti e a data di presentazione, e per il mancato confronto con l’affermazione della sentenza impugnata circa la necessità di invocare e provare uno dei motivi di cui al comma 537 della medesima disposizione.
Il terzo motivo, infine, è stato ritenuto inammissibile in quanto cumulativo e privo di precisione e autosufficienza, non avendo la ricorrente individuato i pretesi punti essenziali della vicenda non contestati dall’Agenzia delle entrate, la cui resistenza in primo grado era pacifica e investiva anche la mancata notifica delle cartelle. La Corte ha altresì escluso rilievo ai riferimenti alla colpevolezza diretta della contribuente, rilevando esclusivamente il dato oggettivo della conoscenza delle cartelle.
In definitiva, il ricorso è stato rigettato con la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, alla maggiorazione ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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