Operazioni inesistenti: indeducibili i costi per acquisti fittizi (Cass. civ. Sez. V n. 24531 del 04.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni inesistenti, l’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, nel testo introdotto dall’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, convertito con modificazioni in legge n. 44 del 2012, consente all’acquirente di dedurre i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, salvi i limiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità, mentre esclude la deducibilità dei costi delle operazioni oggettivamente inesistenti. Sul contribuente grava l’onere di provare la natura fittizia dei componenti positivi del reddito direttamente afferenti a spese o componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati. In tema di avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria non ha l’obbligo di allegare i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale per le annualità dal 2007 al 2009, l’Agenzia delle entrate notificava al contribuente tre distinti avvisi di accertamento, contestandogli il coinvolgimento in operazioni inesistenti e il recupero di un maggior reddito imponibile.

Il contribuente impugnava gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva parzialmente le doglianze, escludendo le riprese ai fini Irpef e Irap e confermando l’indetraibilità dell’Iva. Entrambe le parti appellavano e la Commissione regionale rigettava le ragioni del contribuente, accogliendo quelle erariali. La questione giunge così in Cassazione, dove il ricorrente censura la sentenza con tre motivi e l’Agenzia resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla portata dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, come novellato dall’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012. Sul punto richiama un consolidato orientamento secondo cui l’acquirente può dedurre i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, ma non quelli delle operazioni oggettivamente inesistenti. La disciplina è ius superveniens astrattamente più favorevole e dunque retroattiva, ma i suoi limiti applicativi restano netti.

Quanto alle operazioni oggettivamente inesistenti, la Corte ribadisce che non sussiste alcuna simmetria né automatismo biunivoco tra costi per acquisti inesistenti e ricavi dichiarati. Da ciò discende l’onere della prova a carico del contribuente in merito alla corrispondenza tra ricavi e costi attinenti a beni non effettivamente scambiati.

Nel caso concreto, il giudice regionale non si è limitato ad affermazioni apodittiche. Ha valorizzato la prova della natura di cartiere delle società coinvolte, l’assenza di strutture operative, l’assenza di operazioni sul mercato e l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. Trattandosi di accertamento in fatto, la doglianza del ricorrente è infondata.

Il secondo motivo, relativo all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è esaminato alla luce della nuova formulazione della norma: la censura resta circoscritta alla verifica del “minimo costituzionale” ex art. 111, sesto comma, Cost. Il ricorrente si limita a un generico rinvio agli allegati, senza indicare il fatto storico decisivo, sicché il motivo non supera il vaglio.

Il terzo motivo concerne il dedotto difetto di motivazione degli avvisi per mancata allegazione del pvc. La Corte conferma che l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non è tenuta ad allegare i documenti richiamati, potendo riprodurne il contenuto essenziale. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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