Errore di fatto revocatorio escluso in presenza di censure interpretative (Cass. civ. Sez. 5 n. 9090 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., esperibile avverso le decisioni della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto incontestabilmente escluso ovvero a considerare inesistente un fatto positivamente accertato dagli atti di causa. Il vizio deve essere decisivo, non cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e non può consistere in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto né in un’errata interpretazione della norma, seppure non condivisa dalla parte. Le censure che contestano la ricostruzione del fatto probatorio o l’interpretazione della disciplina interna e del diritto europeo integrano, in ipotesi, errori di diritto, non deducibili con il rimedio della revocazione.
Il Fatto
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 25690/2023, aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, che aveva confermato il diniego di rimborso della maggiore IRPEF versata per l’anno 2012. Il contribuente, trasferitosi in Francia nella seconda parte dell’anno, aveva erroneamente assoggettato a imposizione in Italia i redditi ivi percepiti dopo il trasferimento, senza avvalersi del credito d’imposta previsto dall’art. 24 della Convenzione Italia-Francia. La Corte aveva escluso contrasti con le libertà di circolazione e aveva ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Avverso tale ordinanza il contribuente ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., deducendo quattro presunti errori di fatto: la mancata considerazione della documentazione sulla doppia residenza fiscale; l’omessa valutazione dell’applicazione da parte della Francia del principio di frazionamento dell’imposta; la non alternatività tra credito d’imposta e frazionamento; la mancata attivazione del rinvio pregiudiziale. L’Amministrazione finanziaria è rimasta intimata. La Corte aveva proposto la definizione del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ., opposta dal ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte, nel decidere il ricorso per revocazione, ha preliminarmente escluso la praticabilità dell'”istanza di sospensione” palesata in ricorso, rimedio non previsto dall’ordinamento in sede di legittimità.
Con riferimento ai primi tre motivi, trattati congiuntamente, la Corte li ha dichiarati inammissibili, rammentando che l’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso o l’inesistenza di un fatto positivamente accertato, sempre che non cada su un punto controverso. Le doglianze del ricorrente, pur formalmente qualificate come errori di fatto, vertevano in realtà su errori di diritto: vertendo sulla valutazione delle risultanze processuali e sulla corretta lettura del quadro normativo, esse avrebbero dovuto essere fatte valere tramite ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., e non in sede di revocazione.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui il travisamento della prova non costituisce motivo di revocazione, riflettendo esclusivamente la lettura del fatto probatorio prospettata dalla parte. Ha inoltre precisato che l’errore di fatto revocatorio riguarda unicamente la percezione documentale, in contrasto con gli atti di causa, di una falsa realtà, e non può consistere in una svista di giudizio né in un’interpretazione giuridica della norma non condivisa dal ricorrente.
Parimenti inammissibile è stato dichiarato il quarto motivo, volto a contestare la conclusione del ragionamento giuridico della Corte e l’interpretazione della normativa europea e interna: tale doglianza integrava, in ipotesi, la deduzione di un asserito errore di diritto, non deducibile con il rimedio della revocazione per manifesta carenza dei presupposti.
Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte, poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., ha disposto la condanna della parte istante ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., configurando l’opposizione alla proposta come un’ipotesi di abuso del processo. Non ha luogo l’applicazione del terzo comma per la mancata costituzione dell’intimata, mentre, in applicazione del quarto comma, il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.