Estinzione del giudizio di cassazione per definizione agevolata della lite fiscale (Cass. civ. Sez. V n. 8308 del 29.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della controversia tributaria, disciplinata dall’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, produce l’estinzione del giudizio di cassazione ove nessuna delle parti abbia presentato, entro il 31 dicembre 2020, l’istanza di trattazione prevista dal comma 13 della medesima disposizione e non risulti intervenuto un diniego della definizione poi impugnato. Decorso quel termine, resta ferma la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. L’estinzione consegue alla definizione della lite e non richiede l’esame dei motivi di ricorso, con spese a carico di chi le ha anticipate.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una contribuente un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2008, rettificando il reddito ai fini IRPEF con il metodo del redditometro, sulla base del possesso di beni indice — un’autovettura e immobili — e della stipula di contratti di assicurazione.

La contribuente impugnava l’atto davanti alla C.t.p. di Milano, che accoglieva il ricorso ritenendo plausibili le giustificazioni offerte, incentrate sulla titolarità esterna del conto corrente utilizzato per gli acquisti. La C.t.r. della Lombardia, su appello dell’Ufficio, ribaltava la decisione. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Prima di esaminare i motivi, la Corte rileva un dato sopravvenuto: la contribuente, con memoria depositata il 28 gennaio 2025, ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 119/2018, allegando la domanda, la rateizzazione del versamento e le relative quietanze.

Il collegio richiama i commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e verifica le condizioni procedimentali della definizione. Accerta che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 della stessa norma, né risulta intervenuto un diniego della definizione che sia stato poi impugnato ai sensi di quel comma.

Da tale rilievo la Corte fa discendere una conseguenza processuale precisa: il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. L’effetto estintivo opera quindi d’ufficio, in forza della sola definizione della lite e del mancato esercizio dell’onere di attivazione previsto dal comma 13.

La Corte precisa il perimetro di ciò che resta possibile dopo l’estinzione: è fatta salva la facoltà per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. La decisione non richiede pertanto l’esame nel merito dei quattro motivi di ricorso.

In conclusione il giudizio è dichiarato estinto, con spese a carico di chi le ha anticipate. La statuizione sulle spese segue la definizione intervenuta e non un esame della fondatezza delle rispettive domande.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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