Accesso domiciliare promiscuo e autorizzazioni in giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 12265 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso e verifica fiscale, l’art. 52 del d.P.R. n. 633/1972 distingue l’accesso presso i locali adibiti all’attività economica, anche ad uso promiscuo, dall’accesso presso i locali esclusivamente abitativi. Nel primo caso l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica è un mero adempimento procedimentale, privo di motivazione rafforzata e di gravi indizi; nel secondo presuppone gravi indizi di violazione tributaria. La sua assenza dagli atti di causa integra un vizio genetico del procedimento accertativo, che rende inutilizzabili le prove raccolte e travolge gli stessi atti impositivi. Il difetto di percezione sugli atti prodotti in giudizio va fatto valere con la revocazione, non con il ricorso per cassazione.

Il Fatto

A seguito di una verifica condotta dalla Guardia di finanza nei confronti di una società di costruzioni e, per trasparenza, dei suoi due soci, l’Agenzia delle entrate notificò avvisi di accertamento per gli anni d’imposta dal 2000 al 2005, contestando maggiori ricavi e rideterminando Iva, Irap e Irpef.

I contribuenti impugnarono gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale, che respinse i ricorsi riuniti. In appello la Commissione tributaria regionale accolse invece l’impugnazione e annullò gli avvisi, rilevando che le autorizzazioni all’accesso domiciliare e bancario non risultavano prodotte in giudizio né richiamate nei verbali o negli accertamenti. Da qui il ricorso dell’ufficio in Cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente i motivi secondo, terzo e quarto, congiuntamente, perché investono la medesima questione: l’assenza dei presupposti autorizzatori per l’accesso presso l’abitazione di uno dei soci, destinata promiscuamente anche a sede legale della società, e la validità degli atti impositivi.

Richiamando l’art. 51 del d.P.R. n. 633/1972, il collegio osserva che la norma regola i poteri di acquisizione documentale e prescrive, per specifiche attività, la preventiva autorizzazione del capo dell’ufficio; sono poi le autorizzazioni del Procuratore della Repubblica a presidiare l’accesso quando i locali siano adibiti anche ad abitazione. Il discrimine non è il contenuto dell’atto, ma l’autorità che lo emette: a fronte della scelta del contribuente di destinare ad uso promiscuo i locali della propria abitazione, il bilanciamento degli interessi è assicurato dall’intervento di un soggetto terzo, chiamato a una verifica preventiva delle ragioni dell’accesso.

Solo nel caso di locali esclusivamente abitativi, prosegue la Corte, il secondo comma dell’art. 52 cit. esige l’autorizzazione del Procuratore e la rappresentazione di gravi indizi di violazione fiscale, perché qui viene in gioco l’inviolabilità del domicilio ex art. 14 Cost. Nei locali ad uso promiscuo, invece, l’autorizzazione si pone come mero adempimento procedimentale, senza motivazione rafforzata.

Il collegio conferma il concetto di uso misto, che non si riduce all’utilizzo fisico e contestuale degli ambienti a fini abitativi ed economici, ma ricorre ogni volta che sussista un’agevole comunicazione interna tra gli ambienti, tale da consentire il trasferimento di documenti dell’attività nei locali abitativi. Su queste basi richiama i propri precedenti, tra cui le Sez. V n. 26829 del 2014 e n. 21411 del 2020, nonché la giurisprudenza sull’uso promiscuo.

Nel caso concreto il giudice d’appello aveva accertato che degli atti autorizzatori non vi era alcuna traccia, né nei verbali, né negli avvisi, né nella documentazione allegata; ne aveva dedotto la carenza di un presupposto degli accessi e delle verifiche, con conseguente invalidità degli atti impositivi. Di fronte a questa constatazione le censure dell’ufficio — che insiste sull’avvenuto deposito dei verbali e dei relativi allegati tramite la ricevuta della Commissione provinciale, o sull’irrilevanza della sola esibizione al contribuente — non colgono nel segno, perché non dimostrano quali allegati fossero effettivamente depositati.

La Corte aggiunge che, se quei documenti fossero stati realmente prodotti senza che il collegio se ne avvedesse, il rimedio sarebbe stato l’azione di revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non il ricorso per cassazione. Il rigetto dei motivi secondo, terzo e quarto assorbe il primo e comporta il rigetto integrale del ricorso, con condanna dell’Agenzia alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *