Affidamento a terzi contabilità IVA e base calcolo secondo mese precedente (Cass. civ. Sez. V n. 12255 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’affidamento a terzi della contabilità, ai fini della liquidazione periodica dell’IVA, comporta una diversa base di calcolo dell’imposta da versare. Il contribuente che vi abbia fatto opzione, dandone comunicazione all’ufficio competente, deve fare riferimento alle annotazioni relative al secondo mese precedente, anziché al mese precedente, stante la non immediata disponibilità della documentazione contabile. La disciplina non comporta alcuno slittamento in avanti del termine di liquidazione dell’imposta, ma solo uno spostamento «a ritroso» del periodo di riferimento ai fini della determinazione del calcolo algebrico tra IVA esigibile e IVA detraibile.
Il Fatto
La società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA del periodo di imposta 2008, emessa ai sensi dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 per omessi versamenti. La società ha dedotto di avere esercitato l’opzione per lo speciale regime della contabilità gestita da terzi, con liquidazione periodica dell’IVA, contestando nel merito la pretesa impositiva.
La CTP di Roma ha accolto il ricorso. La CTR del Lazio, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la società avesse versato tutte le somme dovute per IVA. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100/1998. La società, nella liquidazione dell’IVA, aveva tenuto conto delle operazioni compiute nel mese precedente, mentre la norma richiamata prevede che, in caso di contabilità affidata a terzi, l’imposta debba essere liquidata avuto riguardo a quella divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Ne deriverebbe una erronea base di calcolo, con imputazione di parte dell’IVA a un diverso periodo di imposta.
La Corte rigetta preliminarmente le eccezioni di inammissibilità del ricorso, rilevando che il ricorrente si è limitato a trascrivere gli atti di parte contribuente per evidenziare le modalità di liquidazione e ha individuato, nel complesso del ricorso, la parte della sentenza impugnata oggetto di censura.
Nel merito, il ricorso è fondato. La norma tiene conto della circostanza che, in caso di contabilità affidata a terzi, la documentazione da consultare si trova in luogo diverso rispetto alla sede del contribuente, con conseguente individuazione del database utile al calcolo algebrico tra IVA esigibile e IVA detraibile.
La disciplina — come già affermato da Cass., Sez. V, n. 26180 del 2018, Cass., Sez. V, n. 16973 del 2016, Cass., Sez. V, n. 5401 del 2016, Cass., Sez. V, n. 18368 del 2015 e Cass., Sez. V, n. 15636 del 2015 — non prevede alcuno slittamento dei termini di liquidazione. Tuttavia, la non immediata reperibilità della documentazione contabile comporta uno slittamento «a ritroso» del periodo di riferimento. Il quadro VH, compilato mensilmente entro il 16 del mese successivo, terrà conto della base di calcolo risultante dal mese ancora precedente.
La sentenza impugnata non ha compiuto tale accertamento in fatto, assente dalla motivazione: va pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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