Operazioni oggettivamente inesistenti e divieto di deduzione dei costi (Cass. civ. Sez. V n. 21238 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice tributario non può riqualificare come soggettivamente inesistente l’operazione che l’atto impositivo ha contestato come oggettivamente inesistente, perché il perimetro della controversia è segnato dall’addebito erariale e il suo superamento è abnorme. Ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, come sostituito dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, l’acquirente deduce i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, salvi i limiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità; è invece esclusa la deducibilità dei costi delle operazioni oggettivamente inesistenti. Il divieto di cui all’art. 8, comma 1, è invocabile solo per le operazioni soggettivamente inesistenti. Sul contribuente grava l’onere di provare la natura fittizia dei componenti positivi afferenti a beni non effettivamente scambiati, senza automatismo biunivoco tra costi inesistenti e ricavi dichiarati.

Il Fatto

A seguito di verifica fiscale per l’anno d’imposta 2006, l’Agenzia delle entrate notificò a una società vinicola un avviso d’accertamento, contestando l’emissione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti e determinando maggior imponibile ai fini Ires e Irap, con costi ritenuti indeducibili per circa 388.492,00 euro.

La verifica aveva interessato più annualità. Per il 2003 fu contestato l’utilizzo di fatture emesse da una società operante nel commercio di uva da tavola, per l’acquisto di mosto. Secondo i verificatori, la società aveva in parte acquistato fittiziamente il prodotto da tale fornitore, a sua volta cessionario fittizio di altre società ritenute cartiere, ponendosi quale società filtro; per altre operazioni gli acquisti fittizi erano stati direttamente fatturati dalle cartiere. La società propose ricorso, accolto in primo grado. La pronuncia fu impugnata e la Commissione tributaria regionale respinse le ragioni dell’Agenzia, qualificando le operazioni come soggettivamente inesistenti e ritenendo deducibili i costi ai fini delle imposte dirette. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge le eccezioni di improcedibilità e di violazione del principio di autosufficienza. L’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. è compatibile con l’art. 6, par. 1, CEDU e non trasmoda in eccessivo formalismo quando l’indicazione degli atti avvenga riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali. Nelle controversie tributarie, l’indisponibilità dei fascicoli esonera il ricorrente dalla produzione del proprio fascicolo.

Nel merito, la Corte osserva che l’atto impositivo aveva contestato il coinvolgimento della contribuente in operazioni oggettivamente inesistenti. Entro quel perimetro, fattuale e giuridico, il giudice poteva ritenere non fondato l’addebito o riqualificare i fatti, ma sempre sulla base delle allegazioni difensive, non ricostruire diversamente la vicenda senza indicarne la fonte processuale.

La motivazione regionale è contraddittoria. Se la società filtro si è interposta tra le cartiere e l’utilizzatrice finale delle fatture, le operazioni dovevano essere inquadrate nell’oggettiva inesistenza. Il giudice d’appello, invece, afferma che la stessa società si sarebbe interposta tra il reale fornitore del mosto e l’utilizzatore finale, negando che le altre fossero inesistenti: salto logico che muta i fatti contestati senza spiegarne la fonte probatoria.

La Corte rileva l’abnormità del mutamento della qualificazione giuridica delle contestazioni, passando da operazioni oggettivamente inesistenti a soggettivamente inesistenti, fattispecie ontologicamente differente. Quanto alla deducibilità, richiama l’art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012 e la costante giurisprudenza di legittimità, per cui i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili anche se l’acquirente è consapevole della frode, mentre è esclusa la deducibilità dei costi di quelle oggettivamente inesistenti.

Il motivo è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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