Fatture per operazioni inesistenti e limiti del giudice tributario (Cass. civ. Sez. V n. 21239 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice tributario non può sostituire la qualificazione giuridica dell’operazione contestata dall’Amministrazione finanziaria, trasformando un addebito di operazioni oggettivamente inesistenti in uno di operazioni soggettivamente inesistenti, perché in tal modo esce dal perimetro fissato dall’atto impositivo, che delimita l’oggetto della controversia. In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche per presunzioni semplici, che l’operazione non è mai stata posta in essere, mentre spetta al contribuente offrire la controprova della sua effettiva esistenza. Tale onere non è assolto con l’esibizione della fattura, né con la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, perché questi vengono di regola utilizzati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale relativa all’anno d’imposta 2008, l’Amministrazione finanziaria ha notificato a una società vinicola un avviso di accertamento, contestando l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da due ditte individuali, ritenute cartiere, e da una società operante nel commercio dell’uva, per acquisti di mosto.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto in parte il ricorso della società e la decisione è stata impugnata da entrambe le parti. La Commissione tributaria regionale ha poi qualificato le operazioni come soggettivamente inesistenti, ritenendo deducibili i costi ai fini delle imposte dirette poiché pagati con bonifici e assegni. L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza. Il ricorso, contenente amplissimi stralci del processo verbale di constatazione, assolve al dovere di specificità; nella materia tributaria il fascicolo di parte resta acquisito a quello d’ufficio, sicché il ricorrente non è onerato della produzione di copia autentica degli atti.

Nel merito, la Corte accoglie il primo e il secondo motivo. L’avviso di accertamento aveva contestato il coinvolgimento della contribuente in operazioni oggettivamente inesistenti e questo perimetro, fattuale e giuridico, segnava il limite del giudizio. Il giudice d’appello poteva ritenere non fondato l’addebito o diversamente riqualificare i fatti, ma sempre sulla base delle allegazioni delle parti; non poteva ricostruire la vicenda trasformando un accordo bilatero in uno trilatero, senza indicare la fonte processuale della decisione.

La sentenza è inoltre in conflitto con i principi sull’onere della prova delle operazioni oggettivamente inesistenti. L’Amministrazione deve provare l’inesistenza dell’operazione anche in forma indiziaria, ma non la mala fede del contribuente. Una volta dimostrata l’inesistenza, spetta al contribuente la controprova dell’effettività: onere che non può ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, la regolarità delle scritture o i mezzi di pagamento, proprio perché questi servono a far apparire reale l’operazione fittizia.

Il terzo motivo è infondato. La Corte esclude che la pronuncia impugnata sia affetta da motivazione apparente: a prescindere dal merito, la decisione esiste ed esula dal perimetro dell’apparenza.

È invece fondato il quarto motivo. La motivazione è contraddittoria: da un lato qualifica le ditte fornitrici come inesistenti e prive di capacità economica, dall’altro afferma che la società interposta si sarebbe collocata tra il reale fornitore del mosto e l’utilizzatore finale. Così facendo il giudice regionale ha modificato i fatti contestati senza chiarire da quale fonte probatoria abbia tratto tali conclusioni. Nelle operazioni triangolari soggettivamente inesistenti, del resto, la cartiera è l’interposta tra cedente effettivo e cessionario, mentre nel caso concreto l’esistenza della società interposta non è mai stata disconosciuta.

La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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