Prove presuntive e fatture per operazioni inesistenti: sindacato della Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 21237 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario fondato su prove presuntive, compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 cod. civ. alla fattispecie concreta. La gravità, precisione e concordanza richieste dalla legge vanno ricavate dal complessivo esame degli indizi, in un giudizio globale e non atomistico, ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi. Il giudice di merito che nega valore ai singoli elementi o li consideri separatamente, senza una valutazione di sintesi, viola le regole di governo delle prove presuntive e la sua decisione è censurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale relativa all’anno d’imposta 2003, l’Agenzia delle entrate notificò a una società vinicola un avviso di accertamento con cui, contestando l’emissione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, determinò un maggior imponibile ai fini Ires e Iva, ritenendo indeducibili costi e indetraibile l’Iva, con irrogazione di sanzioni.

Alla società fu contestato l’utilizzo di fatture emesse da una società operante nel commercio di uva da tavola, per l’acquisto di mosto. Secondo i verificatori, la società aveva acquistato fittiziamente il mosto in parte da tale fornitore, a sua volta cessionario fittizio da altre società ritenute cartiere, e per altre operazioni gli acquisti fittizi erano stati direttamente fatturati dalle cartiere. Il ricorso della società fu respinto in primo grado; la Commissione tributaria regionale accolse invece l’appello, ritenendo gli elementi indiziari insufficienti a provare la fittizietà delle operazioni. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge innanzitutto le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità sollevate dalla controricorrente. Quanto all’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., l’onere di allegazione è soddisfatto, secondo il principio di strumentalità delle forme processuali, anche mediante la produzione del fascicolo di parte del giudizio di merito. Nelle controversie tributarie, peraltro, l’indisponibilità dei fascicoli delle parti, che restano acquisiti al fascicolo d’ufficio, esime la ricorrente dalla produzione del proprio fascicolo e dei documenti in esso contenuti. Il ricorso dell’Agenzia assolve inoltre al dovere di specificità, non essendo necessaria la trascrizione integrale degli atti.

Nel merito, i primi due motivi, connessi, sono fondati. La Corte ribadisce che, se la valutazione della ricorrenza dei requisiti degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. è devoluta al giudice di merito, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità quando il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi senza una valutazione di sintesi.

Il procedimento logico corretto impone, infatti, di ricavare gli indizi dal loro complessivo esame, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e trae vigore dall’altro. Rileva che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo il diritto del contribuente di fornire la prova contraria.

Nel caso di specie, la Commissione regionale ha ritenuto insufficiente il processo verbale di constatazione, che rimandava all’ordinanza cautelare emessa nell’indagine penale, valorizzando l’assenza di intercettazioni e dichiarazioni di un informatore senza spendere alcuna parola sul resto degli elementi allegati. Il giudice d’appello ha così trattato la verifica come prova piena, ma ha omesso di valutarla unitamente agli ulteriori indizi: una serie consequenziale di elementi che evidenziavano il coinvolgimento di molte ditte rivelatesi inconsistenti e fittizie, con titolari nullatenenti, senza esperienza nel settore, senza dipendenti e senza acquisti di materie prime, tutte operanti negli stessi locali e con pagamenti immediatamente svuotati.

L’accoglimento dei primi due motivi assorbe il terzo, relativo all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e il quarto, sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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