Operazioni oggettivamente inesistenti: prova presuntiva e oneri del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 21501 del 26.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere di provare che l’operazione documentata dalla fattura non è stata mai posta in essere grava sull’Amministrazione finanziaria e può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, quali l’assenza di un’idonea struttura organizzativa del soggetto emittente (locali, mezzi, personale, utenze). Una volta che l’Amministrazione abbia offerto tali elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tale onere non è assolto con l’esibizione della fattura, né in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, poiché essi sono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società operante nel settore vinicolo un avviso di accertamento integrativo per l’anno di imposta 2004, contestando la indeducibilità dei costi relativi ad acquisti di mosto fatturati da un’impresa individuale, ritenuti afferenti a operazioni oggettivamente inesistenti, oltre a maggiori imposte, interessi e sanzioni.
L’atto scaturiva da una verifica della Guardia di Finanza, confluita in un processo verbale di constatazione e collegata a indagini penali, che aveva qualificato i fornitori come “cartiere” o “missing traders”, privi di struttura operativa. La contribuente impugnava l’atto; la CTP respingeva il ricorso, la CTR dell’Emilia-Romagna lo accoglieva ritenendo i costi deducibili. Nelle more, intervenuto il fallimento della società, il giudizio era riassunto dalla curatela. L’Ufficio ricorre per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, tra loro connessi, rilevando che il giudice d’appello ha valutato l’inesistenza solo soggettiva delle operazioni, anziché oggettiva, fondandosi su un elemento assorbente e dirimente quale l’avvenuto pagamento delle merci a mezzo bonifici o assegni.
Richiamando Cass. n. 9723 del 2024 e Cass. n. 28628 del 2021, il Collegio ribadisce che l’onere probatorio sull’inesistenza oggettiva grava sull’Amministrazione finanziaria, che può assolvervi con presunzioni semplici. Costituisce valido elemento indiziario la circostanza che l’emittente fosse privo di idonea struttura organizzativa, poiché da tale mancanza è ragionevole inferire la mancata realizzazione dell’operazione indicata in fattura.
Assolto in tal guisa l’onere dell’Ufficio, grava sul contribuente la dimostrazione dell’effettiva esistenza delle operazioni, non potendosi ritenere integrata dall’esibizione della fattura o dagli strumenti di pagamento. La CTR ha quindi sovvertito il riparto degli oneri probatori, esonerando di fatto la curatela fallimentare dall’onere di indicare i profili suscettibili di dar conto della sussistenza oggettiva delle operazioni.
Il terzo motivo, con cui si deduceva il vizio di motivazione apparente, è rigettato. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost., che nella specie non risulta infranto, lasciando la sentenza cogliere la propria ratio decidendi.
È invece fondato il quarto motivo: la CTR ha omesso di valutare la questione, ritualmente dedotta, relativa al recupero delle fatture emesse da altro fornitore, anch’esse relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Il ricorso è pertanto accolto nei primi tre motivi indicati, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell’Emilia-Romagna.
Nota della Redazione
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