Detrazione IVA e operazioni inesistenti: onere della prova e presunzioni (Cass. civ. Sez. V n. 21499 del 26.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’onere di provare la presenza di operazioni oggettivamente inesistenti grava sull’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, quali l’assenza di una idonea struttura organizzativa del fornitore (locali, mezzi, personale, utenze). Assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo l’onere ritenersi soddisfatto con l’esibizione della fattura, né in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale, le ragioni di urgenza che consentono l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni non possono essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa, salvo che l’Amministrazione dimostri che la protrazione dei tempi sia dipesa da fattori ad essa non imputabili.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società vinicola un avviso di accertamento parziale per l’anno di imposta 2007, recuperando a tassazione IVA per oltre settecentomila euro, indebitamente detratta in quanto afferente, secondo la prospettazione erariale, a operazioni oggettivamente inesistenti. L’atto muoveva da una verifica della Guardia di Finanza, confluita in un processo verbale di constatazione, che a sua volta derivava da indagini delegate dalla Procura della Repubblica in un procedimento penale.

La verifica aveva rilevato che la società aveva registrato acquisti di mosto da imprese qualificabili come “cartiere” o “missing traders”, prive di struttura operativa, la cui attività si era sostanziata nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti. La contribuente impugnava l’atto; la CTP respingeva il ricorso e la CTR respingeva l’appello. Nelle more, intervenuto il fallimento della società, il processo era riassunto dalla curatela, che proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta tutti i motivi. Il primo, con cui si deduceva l’omessa pronuncia sull’eccezione di violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, è infondato: la CTR ha effettivamente statuito sul punto, ritenendo le argomentazioni formali idoneamente controdedotte dall’ufficio.

Sul merito dell’urgenza, la Corte richiama l’indirizzo consolidato secondo cui la “particolare e motivata urgenza” deve consistere in elementi di fatto non soltanto cogenti e insuperabili, ma anche estranei alla sfera di azione, organizzazione e responsabilità dell’Amministrazione finanziaria. Si è escluso che la ragione esimente possa individuarsi nell’imminente maturazione del termine di decadenza dalla potestà accertativa, trattandosi di evento riconducibile alla gestione dei tempi dell’attività propria dell’Amministrazione. Nella specie, però, l’Agenzia non si era limitata a tale profilo: aveva addotto l’adozione di un decreto di sequestro preventivo d’urgenza da parte della Procura e la pericolosità fiscale della società, con ingenti rimborsi IVA ottenuti negli anni 2006-2009 su fatture relative a operazioni inesistenti.

Il secondo motivo è disatteso perché mira a una diversa ricostruzione del merito. La Corte ribadisce che l’effettuazione di operazioni di cessione nel periodo non esclude la fittizietà di altre operazioni; che l’onere di provare l’oggettiva inesistenza è a carico dell’Amministrazione e può essere assolto con presunzioni semplici; che spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni, non bastando l’esibizione della fattura né la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento. La censura che attinge la complessiva valutazione delle risultanze processuali per ottenere una revisione degli accertamenti di fatto è inammissibile.

Il terzo motivo, di motivazione apparente, è infondato: la sentenza lascia cogliere la propria ratio decidendi, coincidente con l’omessa prova, da parte del contribuente, di elementi utili a dimostrare di aver ignorato il coinvolgimento in operazioni fraudolente. Gli elementi indiziari, ove rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza, danno luogo a presunzioni semplici idonee a fondare il convincimento del giudice. Costituisce valido elemento indiziario la circostanza che il soggetto emittente la fattura fosse privo di idonea struttura organizzativa. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di legittimità e contributo unificato raddoppiato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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