Annullamento in autotutela dell’atto impositivo ed estinzione del giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 21504 del 26.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela degli atti impositivi impugnati, sopravvenuto nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere per venir meno dell’interesse ad agire. Nel giudizio di legittimità la relativa declaratoria va resa con sentenza che operi alla stregua di una cassazione senza rinvio, imponendo la rimozione delle sentenze di merito divenute inidonee a regolare il rapporto tra le parti. Nel processo tributario la compensazione delle spese resta possibile anche quando l’annullamento non consegua a una manifesta illegittimità dell’atto sussistente sin dalla sua emanazione, dovendosi escludere l’automatica applicazione della regola della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto cinque avvisi di accertamento con cui il Comune ha richiesto al contribuente il pagamento dell’Imu per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, negando l’agevolazione per l’abitazione principale. La questione riguarda l’applicazione dell’esenzione per la prima casa nell’ipotesi di residenza e dimora dei coniugi in comuni diversi.
La Commissione tributaria provinciale, riuniti i ricorsi, li ha respinti; la Commissione tributaria regionale ha confermato la pronuncia di primo grado. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, depositando in seguito una nota con cui ha rappresentato l’annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censura, con il primo motivo, la violazione dell’art. 7 legge n. 212/2000 e dell’art. 3 legge n. 241/1990, per avere la sentenza regionale ritenuto adeguatamente motivati atti che si limitavano a contestare l’omesso versamento dell’Imu. Con il secondo motivo denuncia la falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, nonché degli artt. 3, 53, 29 e 31 Cost., contestando l’interpretazione secondo cui l’esenzione spetterebbe solo se i coniugi risiedano e dimorino in immobili diversi siti nel medesimo comune.
La Corte rileva che il contribuente ha depositato telematicamente una nota con cui ha allegato il provvedimento di autotutela con il quale l’ente impositore ha annullato gli atti impugnati. A seguito di un’ordinanza interlocutoria per il rinnovo della produzione documentale, l’annullamento è stato effettivamente confermato con riferimento agli avvisi nn. 286/2019, 54/2020, 55/2020, 56/2020 e 57/2020.
Il Collegio ricorda che l’annullamento in autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992, e che in cassazione la declaratoria va resa con sentenza operante come cassazione senza rinvio. La composizione della controversia, per il venir meno delle ragioni di contrasto, impone infatti la rimozione delle sentenze emesse non più attuali. Sono richiamati, tra gli altri, Sez. 5 n. 19533 del 2011, Sez. 6-5 n. 9753/2017, Sez. 5 n. 6068/2022 e, in tema di definizione negoziale, Sez. U n. 8980/2018.
Nel caso concreto è inequivocabile il soddisfacimento della pretesa azionata, avendo l’ente provveduto all’annullamento degli atti impositivi in ragione di un consolidato orientamento in tema di esenzione Imu. Consegue la dichiarazione di cessata materia del contendere per venir meno dell’interesse ad agire. Quanto alle spese, la Corte esclude che alla cessazione per autotutela si correli necessariamente la condanna secondo la regola della soccombenza virtuale, ove l’annullamento non consegua a una manifesta illegittimità sussistente sin dall’emanazione. Si tiene conto della pronuncia della Corte costituzionale n. 209 del 2022 e si dispone la compensazione integrale.
Nota della Redazione
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