Operazioni soggettivamente inesistenti: onere probatorio sull’Amministrazione (Cass. civ. Sez. V n. 19568 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria che contesti la relativa detrazione ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta. Tale prova richiede elementi oggettivi e specifici, non limitati alla mera fittizietà del contraente, idonei a dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza rapportata alla qualità professionale ricoperta, di partecipare ad un’evasione fiscale. Incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza e di aver adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di una società contribuente contro un avviso di accertamento concernente IVA relativa all’anno d’imposta 2010. L’accertamento era fondato sull’utilizzazione di fatture relative a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.

La CTR escludeva che l’Amministrazione avesse fornito la prova della consapevolezza della frode in capo alla società. Avverso tale pronuncia l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 21, settimo comma, e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 cod. civ., per avere la CTR erroneamente escluso la consapevolezza della frode senza che la contribuente avesse provato la propria buona fede.

La Motivazione della Corte

Il motivo è dichiarato ammissibile in ragione del recente mutamento di indirizzo della giurisprudenza di legittimità in materia, ma è nel merito infondato.

La Corte richiama il principio già affermato da Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda, e confermato da numerose pronunce conformi (Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 e n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020).

Secondo tale indirizzo, l’Amministrazione finanziaria che contesti la fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno in una frode carosello, deve provare, anche solo per indizi, non soltanto l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta. La prova della consapevolezza esige elementi oggettivi e specifici, non limitati alla mera fittizietà del contraente, dai quali risulti che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza rapportata alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale.

La Corte precisa che incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto. A tal fine non assumono rilievo né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.

La sentenza impugnata, essendosi puntualmente conformata a tali principi, non merita censura. L’Amministrazione deve fornire unicamente una prova indiziaria in ordine alla sussistenza di operazioni soggettivamente inesistenti, ma tale prova deve riguardare anche la consapevolezza della frode da parte della società contribuente, consapevolezza che la CTR ha decisamente escluso sulla base degli elementi indiziari forniti. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio, liquidate tenuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 40.104,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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