Competenza sezione specializzata agraria e accertamento del rapporto agrario (Cass. civ. Sez. III n. 9191 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del radicamento della competenza funzionale della sezione specializzata agraria è necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell’accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari. Le parti non sono tenute a indicare specificamente la natura del rapporto oggetto della lite, essendo il giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano la sola astratta individuazione delle caratteristiche e del nomen iuris dei rapporti in contestazione. Non rileva, dunque, che l’accertamento del rapporto agrario si risolva in una negazione della natura agraria della controversia. In sede di regolamento di competenza la Corte può esaminare direttamente l’atto introduttivo, esercitando i poteri di indagine e valutazione anche in fatto previsti dall’art. 47 cod. proc. civ.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono in giudizio davanti al Tribunale di Brescia per il risarcimento dei danni patiti per il mancato godimento di quote latte e terreni di loro proprietà esclusiva, accertata con sentenza passata in giudicato. Tali beni erano rimasti nella disponibilità dapprima di una società agricola e poi della società convenuta, che ne aveva lamentato la titolarità in un precedente giudizio, conclusosi con il rigetto della sua pretesa.
Instaurato il nuovo giudizio risarcitorio, i convenuti eccepiscono l’incompetenza funzionale del Tribunale ordinario in favore della Sezione Specializzata Agraria del medesimo ufficio. Il Tribunale accoglie l’eccezione, ritenendo che tra le domande proposte vi sia anche quella di risarcimento conseguente all’omesso pagamento dei canoni e alla mancata restituzione dei fondi oggetto di un contratto di affitto agrario. I ricorrenti impugnano il provvedimento con regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il regolamento e dichiara la competenza della Sezione Specializzata Agraria. Il punto di partenza è l’esame diretto dell’atto di citazione, consentito dai poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, spettanti alla Corte nel giudizio ex art. 47 cod. proc. civ.; poteri che possono esplicarsi su ogni elemento utile acquisito al processo, senza essere limitati dal contenuto del provvedimento impugnato né dalle difese delle parti.
Da tale atto risulta che tra i fatti costitutivi del diritto azionato i ricorrenti deducono anche il mancato rilascio del fondo concesso in godimento, sul presupposto della nullità del relativo contratto di affitto agricolo. La domanda risarcitoria, quindi, postula l’accertamento dell’inesistenza di un contratto del quale, prima facie, non può escludersi la natura agraria, essendosi anzi parlato di contratto agrario simulato.
La Corte richiama il principio, ribadito di recente, secondo cui per radicare la competenza funzionale della sezione specializzata agraria è necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell’accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle norme cogenti sui contratti agrari. Le parti non devono indicare analiticamente la natura del rapporto, poiché quel giudice è chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano la sola astratta individuazione delle caratteristiche e del nomen iuris dei rapporti in contestazione, persino quando il giudizio si concluda con una negazione della natura agraria della controversia.
La Corte non segue, dunque, la tesi dei ricorrenti, secondo cui i contratti richiamati non sarebbero suscettibili di fondare la competenza specializzata perché la pretesa atterrebbe al mancato godimento di beni in proprietà e non ai canoni. Il rigetto del regolamento comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo l’accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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