Ricorso improcedibile senza copia autentica notificata e condanna ex art. 96 c.p.c. (Cass. civ. Sez. I n. 1403 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente non depositi, contestualmente al ricorso, la copia autentica della decisione impugnata munita di relata di notificazione, con il messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata e le ricevute di avvenuta consegna e accettazione, adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. La produzione della sola copia della sentenza, priva delle relate di notifica, non prova né l’avvenuta notifica in una certa data né l’impossibilità di una notifica anteriore. L’improcedibilità è rilevabile d’ufficio e non è sanata dal controricorso che non formuli eccezioni. La conformità integrale della decisione alla proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ. integra una valutazione legale tipica di abuso del processo, con condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società agricola presentava domanda di aiuto nel quadro dei regimi PAC. L’agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, dopo contestazioni e accertamenti anche del Nucleo Antifrodi Carabinieri, riesaminava la posizione e accertava uno scostamento del 225,75% tra superficie dichiarata e superficie accertata, revocando il premio. Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 689 del 2017, respingeva le domande della società.

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 2394/2022 depositata il 10.11.2022, accoglieva solo il motivo relativo all’esclusione della colpevolezza, ai sensi dell’art. 44 Regolamento (CE) n. 2419/2001. L’agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; la società resisteva con controricorso. Notificata la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ., l’agenzia chiedeva la decisione del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare la procedibilità del ricorso. Il ricorrente non ha depositato, contestualmente al ricorso, la copia autentica della sentenza notificata, munita di relata e delle ricevute di consegna e accettazione, come impone l’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. Né la copia notificata si rinviene nella produzione della controricorrente entro il termine dell’art. 370, comma 3, cod. proc. civ., richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 21349 del 6.7.2022.

Il Collegio ricorda che la regola non è una mera formalità, ma è preordinata a consentire il controllo sulla tempestività del ricorso, cioè che sia proposto entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata. L’eccezione a tale principio opera quando il ricorso sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, collegamento che assicura lo scopo della prescrizione normativa in relazione all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.

Nel caso in esame la prova di resistenza dà esito negativo: la sentenza è pubblicata il 10 novembre 2022 e il ricorso è notificato il 10 febbraio 2023, oltre il sessantesimo giorno. La tesi del ricorrente, secondo cui la notifica non sarebbe stata anteriore al 14 dicembre 2022 per la firma digitale del difensore apposta sulla copia della sentenza, è infondata: la notificazione non può attestarsi con una autodichiarazione. In caso di notifica via PEC occorrono le ricevute di consegna e accettazione e i dati identificativi nel file “datiAtto.xml”, per verificare la disponibilità informatica dell’atto e provare il raggiungimento dello scopo legale (Cass. n. 16189 del 08.06.2023; Cass. n. 25686 del 04.09.2023).

La copia in atti, priva di relate, è al più indicativa dell’estrazione dal sistema informatico in data 14 dicembre 2022, ma non dimostra né l’avvenuta notifica in quella data né l’impossibilità di una notifica anteriore. L’improcedibilità va dunque dichiarata d’ufficio e non è sanata dal controricorso che non abbia formulato eccezioni (Sezioni Unite n. 8312 del 25.03.2019).

La Corte rileva infine che la decisione è integralmente conforme alla proposta di definizione accelerata, nell’esito e nelle ragioni. La novità introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10.10.2022, n. 149, come interpretata dalle Sezioni Unite n. 28619, 27195 e 27433 del 2023, contiene una valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., codificando un’ipotesi di abuso del processo. Il ricorrente è quindi condannato ex art. 96, comma 3, a una somma pari all’importo delle spese processuali e, ex art. 96, comma 4, al pagamento di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *