Operazioni soggettivamente inesistenti: onere probatorio e consapevolezza del destinatario (Cass. civ. Sez. V n. 21462 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione dell’IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta. Incombe invece sul contribuente la prova contraria di aver agito nell’assenza di consapevolezza di partecipare a un’evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto. Non assumono rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.

Il Fatto

Nei confronti di una società grossista di articoli per fotografia e ottica l’Agenzia delle Entrate emetteva tre avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007, contestando una maggior imposta IVA indebitamente detratta in quanto relativa a operazioni soggettivamente inesistenti. Le indagini finanziarie della Guardia di Finanza avevano fatto emergere un sistema fraudolento costruito tramite l’interposizione di società cartiere e di una società filtro; la verificata avrebbe operato come interponente finale, utilizzando fatture emesse dalla società filtro per la commercializzazione dei prodotti.

La contribuente impugnava gli avvisi dinanzi alla CTP di Taranto, che accoglieva parzialmente due ricorsi e rigettava il terzo. La CTR della Puglia, previa riunione degli appelli, li accoglieva annullando gli atti impositivi. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi; la contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato, resistito dall’Ufficio con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia lamentava la violazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., deducendo una motivazione illogica e apparente della sentenza di appello. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, ricordando che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» ex art. 111, comma 6, Cost., violato solo in caso di motivazione totalmente mancante o meramente apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o motivazione perplessa e incomprensibile. Nella specie la soglia non risulta infranta.

Il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2700 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per malgoverno dei principi sulla ripartizione dell’onere probatorio. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza: in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare, anche in via presuntiva, la consapevolezza del destinatario della frode, dimostrando che il contribuente era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza; assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria della massima diligenza. Non rilevano, a tal fine, la regolarità della contabilità e dei pagamenti né la mancanza di benefici.

La Corte ha rilevato che nel caso concreto sussiste un accertamento di fatto che esclude la presenza di elementi presuntivi idonei a provare l’inserimento della contribuente nel meccanismo fraudolento e a innescare l’onere probatorio a suo carico. La CTR si è adeguata ai principi nomofilattici, evidenziando che la società aveva acquistato non direttamente dalle cartiere ma da un soggetto filtro, in misura non superiore al 10% circa del volume d’affari e a prezzi di mercato; la società filtro era regolarmente presente sul mercato, con sede sociale e deposito dei bilanci. La Corte ha quindi confermato il rigetto del ricorso principale, dichiarando assorbito l’incidentale e condannando l’Agenzia alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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