Giudicato sfavorevole preclude l’estensione del giudicato favorevole al coobbligato solidale (Cass. civ. Sez. V n. 21461 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di solidarietà tributaria, qualora uno dei coobbligati ottenga un giudicato a sé favorevole, l’altro coobbligato rimasto inerte può opporre all’amministrazione tale giudicato ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ., salva l’irripetibilità di quanto già versato. L’unitarietà dell’obbligazione solidale prevale sul profilo pluralistico e deroga ai limiti soggettivi del giudicato, prescindendo dalle vicende extraprocessuali del condebitore inerte. Tale estensione trova però un limite insormontabile nel giudicato sfavorevole già formatosi nei confronti del coobbligato che invoca il giudicato favorevole altrui. La natura in rito di quel giudicato ostativo non muta la conclusione, perché la sentenza che dichiara inammissibile il ricorso del contribuente rende incontestabile la pretesa impositiva e integra giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate impugna in cassazione la sentenza della CTR Puglia che, in una controversia relativa a un avviso di rettifica di maggior valore del diritto di superficie trasferito da un coobbligato solidale in favore di una società, aveva rigettato l’appello dell’ufficio. Il giudice di appello aveva riconosciuto che la sentenza di primo grado, confermata, dispiegava effetti anche nei confronti del coobbligato, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ.
Il coobbligato, parte del giudizio di primo grado, era rimasto destinatario di un giudicato sfavorevole: il suo ricorso avverso l’identico avviso era stato dichiarato inammissibile con sentenza non impugnata. La questione arriva in Cassazione per stabilire se il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato possa estendersi a chi abbia già subito un giudicato a sé sfavorevole.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento costante in tema di solidarietà tributaria: il coobbligato inerte di fronte all’avviso può opporre all’amministrazione, in sede di impugnazione della cartella, il giudicato favorevole ottenuto da altro coobbligato, salva l’irripetibilità di quanto versato. L’unitarietà dell’obbligazione solidale nascente dallo stesso titolo prevale sull’aspetto pluralistico e opera sul piano processuale come deroga ai limiti soggettivi del giudicato.
La Corte individua però il limite principale di tale estensione nella formazione di un giudicato sfavorevole nei confronti del coobbligato che invochi il giudicato favorevole altrui. In tal caso l’estensione ex art. 1306 cod. civ. incontra un ostacolo insormontabile nella preclusione maturata con la definitività della sua posizione.
Nel caso concreto la circostanza si è verificata in modo evidente: il coobbligato era stato dichiarato inammissibile nel giudizio instaurato per l’impugnazione autonoma dell’identico avviso, con statuizione non impugnata. La Corte precisa che la natura in rito del giudicato ostativo non induce a diversa conclusione.
L’avviso di liquidazione, osserva il Collegio, ha la funzione di rendere esigibile l’imposta e assume effetti preclusivi correlati alla sua definitività. La sentenza dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso del contribuente comporta l’incontrovertibile riconoscimento della definitività dell’avviso ed è idonea alla formazione del giudicato sostanziale sulla pretesa impositiva ex art. 2909 cod. civ. Né vale l’intervento volontario spiegato in appello, che non inficia il giudicato sfavorevole.
Il ricorso principale è quindi accolto e il ricorso incidentale rigettato: la sentenza impugnata è cassata e, decidendosi nel merito, sono dichiarate inammissibili le domande del coobbligato in ragione del giudicato a lui sfavorevole. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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