Imposta di registro su sentenza ex art. 2932: condizione solo al pagamento (Cass. civ. Sez. V n. 21463 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta di registro, la sentenza emessa ex art. 2932 cod. civ. che dispone il trasferimento dell’immobile in favore del promissario acquirente, subordinandolo al pagamento del corrispettivo, è soggetta a imposta proporzionale e non in misura fissa. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell’acquirente o dall’iniziativa unilaterale del promittente acquirente, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986. Se la condizione apposta riguarda solo il pagamento del saldo prezzo e non il trasferimento del bene, l’atto resta soggetto a tassazione proporzionale. La diversa qualificazione della sentenza da parte del giudice di merito integra una quaestio facti, non sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La contribuente impugnava l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate applicava l’aliquota del 9% alle imposte dovute a seguito di una sentenza del Tribunale civile di Firenze. Con quel provvedimento era stato ordinato il trasferimento in suo favore di un immobile, condizionando però il pagamento del saldo prezzo alla preventiva liberazione del bene da ogni ipoteca e vincolo pregiudizievole.

L’impugnazione era respinta in primo grado e la decisione confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana. I giudici di appello ritenevano inapplicabile l’art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, perché il trasferimento era stato disposto immediatamente e solo il pagamento del prezzo risultava condizionato. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava la violazione del diritto di difesa per il mancato svolgimento dell’udienza pubblica in appello, è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza. La ricorrente non aveva comprovato né ricostruito i fatti dedotti, dimostrando la decisività delle censure unicamente sulla base del ricorso, senza necessità di ulteriori indagini integrative.

Anch’esso inammissibile il secondo motivo, relativo alla motivazione apparente. La Corte richiama l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 16159 del 2018 e delle Sezioni Unite n. 34476 del 2019: la nullità ricorre solo per anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, desumibile dal solo testo della sentenza. La sentenza impugnata, letta in combinato disposto con le argomentazioni di primo grado, raggiunge il minimo costituzionale, avendo disatteso tutte le questioni con univoche ragioni decisorie.

Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Opera la preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.: il ricorrente non aveva indicato le ragioni di fatto differenti tra i due gradi di merito, impedendo il sindacato ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. Nel merito, il mancato esame di un documento è denunciabile solo se offre prova di circostanze idonee a invalidare con certezza le altre risultanze istruttorie.

Il quarto motivo non coglie nel segno. La sentenza oggetto di registrazione aveva disposto il trasferimento immediato dell’immobile, condizionando soltanto il pagamento del saldo prezzo alla liberazione del bene da ogni vincolo. La Corte richiama il proprio orientamento (Cass. Sez. V n. 27902 del 2018): la sentenza ex art. 2932 cod. civ. che dispone il trasferimento subordinatamente al pagamento del corrispettivo è soggetta a imposta proporzionale, non in misura fissa. Non sono sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell’acquirente. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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