Ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. III n. 21895 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che fondi la censura su atti processuali deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali si fonda e localizzarli nella sede processuale in cui risultano prodotti, non potendosi ritenere assolto l’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. mediante il semplice richiamo al loro contenuto. A tale esigenza si può supplire dichiarando di voler fare riferimento, al solo fine di esentarsi dall’onere di produzione, alla presenza degli atti nel fascicolo d’ufficio o di parte, ma sempre con specifica indicazione di detta presenza e della volontà di avvalersene. Il vizio di motivazione è deducibile, nel testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. applicabile ratione temporis, solo quando la motivazione sia meramente apparente o affetta da irriducibile contraddittorietà, dovendo il vizio emergere immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata, prescindendo dal confronto con le risultanze processuali.
Il Fatto
Il conduttore di un immobile ad uso commerciale, già condotto in forza di contratto concluso con il custode giudiziario nell’ambito di una divisione ereditaria, riceveva dall’erede assegnataria intimazione di sfratto per morosità, con contestuale richiesta di decreto ingiuntivo per canoni insoluti.
Il conduttore resisteva, deducendo di avere sostenuto spese per ottenere l’agibilità dei locali e chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento del credito e la compensazione. Il Tribunale dichiarava risolto il contratto per grave inadempimento e condannava il conduttore al pagamento di canoni scaduti; la Corte d’appello confermava. Proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la locatrice resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso in ciascuno dei tre motivi. Il primo, con cui si denuncia ultrapetizione per avere il giudice di merito condannato al pagamento dei canoni pur in assenza di domanda, è inammissibile per inosservanza dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. Il principio di autosufficienza impone l’indicazione espressa degli atti su cui il ricorso si fonda e la specificazione della sede processuale in cui sono stati prodotti: indicare un documento significa individuarne il contenuto e dire dove nel processo sia rintracciabile.
A ciò si può ovviare, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 22726 del 2011, dichiarando di volersi avvalere della presenza degli atti nel fascicolo d’ufficio o di parte, ma con specifica indicazione della presenza e della volontà di farvi affidamento. Inoltre, poiché la sentenza dà atto che le parti avevano precisato le conclusioni come da verbale, sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare che le conclusioni asseritamente rassegnate fossero state effettivamente ribadite in udienza.
Il secondo motivo è inammissibile per duplice ragione. L’assunto sull’agibilità attiene al contratto di locazione precedente a quello oggetto di causa e prospetta un vizio di natura revocatoria, censurabile ex art. 395 cod. proc. civ. Inoltre il motivo non coglie la ratio decidendi, poiché il rigetto della riconvenzionale si fonda sulla mancata prova del nesso causale tra le spese e l’agibilità, non sul difetto di agibilità dei locali.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Nel testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. applicabile ratione temporis, il sindacato investe la motivazione solo entro il minimo costituzionale: il difetto è configurabile quando la parte motiva sia meramente apparente, graficamente carente o inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione, oppure affetta da irriducibile contraddittorietà. Resta irrilevante il semplice difetto di sufficienza, e il vizio deve emergere direttamente dal testo della sentenza. Nella specie la censura si fonda proprio sul contrasto con le risultanze processuali, donde l’inammissibilità.
Le spese seguono la soccombenza; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Nota della Redazione
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