Soggettivamente inesistenti, prova presuntiva e doppia conforme (Cass. civ. Sez. V n. 25423 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione assolve il proprio onere probatorio quando dimostra, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del cessionario che l’operazione si inserisce in un meccanismo fraudolento. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., e non nella violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., che sanziona solo l’assunzione di prove non introdotte dalle parti. La censura che investe la valutazione delle prove, ormai introdotta quale vizio di motivazione, è inammissibile quando ricorre la doppia conforme, ex art. 360, terzo comma, cod. proc. civ., e il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
Il Fatto
Una società operante nel commercio all’ingrosso di computer e software, in liquidazione, subiva una verifica fiscale della Guardia di Finanza da cui emergeva l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Il processo verbale di constatazione veniva posto dall’Agenzia a base del recupero a tassazione dell’IVA indebitamente detratta per gli anni di imposta dal 2012 al 2015.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della società; la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado confermava il doppio rigetto, ravvisando una frode carosello con acquisti da fornitori esteri e rivendita sul territorio nazionale in evasione. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l’Agenzia replicava con controricorso.
La Motivazione della Corte
I due motivi, trattati congiuntamente perché investono la medesima questione, sono dichiarati inammissibili. La Corte ricorda anzitutto che, secondo le Sezioni Unite n. 5792 del 2024, il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista sul fatto probatorio in sé, non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione al fatto. Il suo rimedio è la revocazione per errore di fatto, ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Se invece il fatto probatorio è un punto controverso su cui il giudice si è pronunciato, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ.
Nella specie la valutazione del compendio probatorio circa l’incongruità dei prezzi di acquisto attiene a fatti sostanziali, non processuali, con l’ulteriore inammissibilità delle censure che non l’hanno introdotta quale vizio di motivazione. Anche a voler riqualificare i motivi, come eccepito in controricorso, i mezzi sono inammissibili per la preclusione della doppia conforme, introdotta dalla legge delega n. 206/2021, attuata dal d.lgs. n. 149/2022 con il terzo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., non avendo il ricorrente dimostrato la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.
La Corte ravvisa poi la manifesta infondatezza del ricorso. Il giudice di appello, nel rispetto dei principi in materia di operazioni soggettivamente inesistenti (Sez. V n. 9851 del 2018, n. 27566 del 2018, n. 33598 del 2019, n. 15369 del 2020, n. 28562 del 2021), ha ritenuto assolto l’onere dell’Agenzia di provare con elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza della cessionaria. L’apprezzamento di merito non è sindacabile in sede di legittimità.
Quanto alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per dedurla occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti, fuori dai poteri officiosi; è invece inammissibile la doglianza che l’giudice abbia attribuito maggior forza ad alcune prove piuttosto che ad altre, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (Sez. Un. n. 20867 del 2020). Il ricorso è infine inammissibile perché mira a una rivalutazione dei fatti, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Rigettato il ricorso, la società è condannata alle spese di lite e, essendo il giudizio definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., alla somma di euro 5.100 in favore della controparte e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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