Opere di difesa dalla valanga: valutazione tecnica discrezionale e sindacato del giudice (TAR Trentino-Alto Adige n. 117 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo non può esercitare un controllo intrinseco sulle valutazioni tecniche opinabili dell’amministrazione, essendo il suo sindacato limitato all’eccesso di potere per illogicità manifesta, irrazionalità o travisamento dei fatti. In materia di espropriazione per pubblica utilità nelle materie di competenza provinciale, la dichiarazione di pubblica utilità può derivare ope legis dall’approvazione del progetto definitivo, a norma dell’art. 8, comma 4, della legge provinciale n. 35/1975, senza che sia necessaria la previa variante urbanistica. La servitù coattiva di tolleranza di un’opera pubblica non è servitù in senso tecnico, ma diritto di uso pubblico ai sensi dell’art. 825 cod. civ., non richiedendo un fondo dominante. È inammissibile, per difetto di legittimazione, la censura con cui il privato deduca in nome proprio l’interesse di un ente non costituito in giudizio.
Il Fatto
Un gruppo di ricorrenti, proprietari di terreni nella frazione di Trafoi, impugna la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità relativa alla realizzazione di due barriere paravalanghe, nonché gli atti presupposti: il decreto di avvio del procedimento, la delibera comunale di approvazione del progetto, i decreti di finanziamento per i tre lotti e il progetto definitivo.
I ricorrenti contestano, in particolare, l’inesistenza di una servitù di tolleranza dell’opera, il difetto di destinazione urbanistica a espropriazione, il carattere non plausibile della scelta tecnica e il preteso conflitto di interessi del progettista. Resiste la Provincia autonoma di Bolzano e si costituisce formalmente il Comune, mentre l’Agenzia per la protezione civile non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’assunto secondo cui la servitù di tolleranza delle barriere sarebbe priva di copertura normativa. La censura è infondata: la materia è disciplinata dalla legge provinciale n. 10/1991, che all’art. 1 prevede l’imposizione di servitù per la realizzazione di opere di pubblica utilità, in combinato disposto con l’art. 14-bis della legge provinciale n. 35/1975 e con l’art. 825 cod. civ. Ne deriva una categoria autonoma di servitù coattiva per fini pubblici, in cui manca il requisito della fondo-dominanza e che si configura come diritto di uso pubblico. La censura sul preteso contrasto tra decreto di avvio e decreto conclusivo è parimenti infondata, essendo il perimetro delle aree espressamente modificabile e rientrando l’accesso per la manutenzione nella tolleranza dell’opera.
Quanto al difetto di destinazione urbanistica, il Collegio rileva che il progetto non incide in modo sostanziale sulla destinazione dei terreni, sicché non era necessaria la previa variante al piano comunale. L’art. 8, comma 4, della legge provinciale n. 35/1975 stabilisce che l’approvazione del progetto da parte della Giunta o dell’assessore competente produce ope legis la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. Il piano delle zone di pericolo, quale piano settoriale sovraordinato, legittima comunque la realizzazione di opere di difesa a prescindere dalla destinazione urbanistica.
Sul fronte del merito tecnico, il sindacato resta circoscritto all’illogicità manifesta, richiamandosi l’orientamento del Cons. Stato, Sez. VI, n. 3278 del 2024. Le perplessità espresse dal consulente dei ricorrenti costituiscono una opinione tecnica divergente, che di per sé non integra il vizio dedotto. Il Collegio esclude l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e il preteso conflitto di interessi, essendo il progettista un libero professionista. L’urgenza discende dalla natura stessa delle opere paravalanghe, confermata dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 15 del 2011, e dall’inserimento del progetto nel PNRR.
Da ultimo, la censura relativa ai beni di uso civico è inammissibile per difetto di legittimazione, non potendo i ricorrenti far valere in nome proprio interessi di frazioni non costituite; nel merito, la servitù imposta non impedisce l’uso a bosco e pascolo, risultando compatibile con l’esercizio dell’uso civico ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, del d.P.R. n. 327/2001. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto rigettati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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