Obbligo vaccinale e sospensione dal servizio legittimi per il responsabile della struttura (TAR Piemonte n. 146 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale, il provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa è adottato dal responsabile della struttura in cui il dipendente presta servizio, ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021. La sospensione e la conseguente mancata corresponsione della retribuzione non derivano da un autonomo potere del dirigente di incidere sullo status del dipendente, ma costituiscono effetto direttamente disposto dalla legge a seguito dell’accertamento dell’inadempimento. La fattispecie si distingue dal procedimento disciplinare, sicché non trovano applicazione le garanzie collegiali previste dal d.P.R. n. 737/1981. La scelta legislativa di non prevedere un obbligo di ricollocazione a mansioni diverse non contrasta con gli artt. 4 e 35 Cost., né con il principio di uguaglianza.

Il Fatto

Un assistente capo della Polizia di Stato riceveva la notifica del decreto con cui il Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria disponeva la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, per inadempimento dell’obbligo vaccinale, fino alla comunicazione dell’avvio e del completamento del ciclo vaccinale primario o della dose di richiamo, e comunque non oltre sei mesi dal 15 dicembre 2021, senza diritto alla retribuzione.

Il dipendente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo la carenza di potere del soggetto firmatario e l’illegittimità costituzionale della disciplina per contrasto con gli artt. 4 e 35 Cost. e con il principio di uguaglianza, per mancata previsione della ricollocazione in altra mansione. L’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza non appellata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Quanto al primo, il ricorrente non ha fornito la prova della carenza di potere del dirigente che ha sottoscritto l’atto, adottato dal Compartimento della Polizia ferroviaria. La figura del responsabile della struttura individuata dalla norma, legittimato a verificare l’adempimento e ad adottare la sospensione, non entra in conflitto con il d.P.R. n. 737/1981, che regola esclusivamente il diverso procedimento disciplinare.

Sul preteso potere di incidere sullo status giuridico altrui, il Tribunale osserva che la conseguenza è direttamente disciplinata dalla legge: l’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021 stabilisce che l’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Il secondo motivo non è suscettibile di favorevole valutazione. La Corte costituzionale, con le sentenze nn. 14, 15 e 16 del 2023, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro l’obbligo vaccinale, ravvisando un bilanciamento ragionevole tra autodeterminazione individuale e tutela della salute pubblica, in particolare nei contesti lavorativi ad alto rischio di contagio.

La temporanea sospensione dal servizio senza retribuzione non viola gli artt. 4 e 35 Cost., perché discende da una scelta libera e consapevole del lavoratore, da cui deriva una sopravvenuta impossibilità temporanea di svolgere la prestazione in sicurezza. Quanto al mancato ricollocamento, la sentenza n. 15/2023 ha chiarito che la scelta di non imporre al datore l’adibizione a mansioni diverse non contrasta con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, anche considerando il fattore di rigidità organizzativa che un siffatto obbligo comporterebbe.

Il ricorso è pertanto respinto perché infondato, con condanna della parte soccombente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *