Opponibilità al fallimento del credito e onere di prova dell’anteriorità (Cass. civ. Sez. I n. 17437 del 28.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ammissione al passivo fallimentare l’anteriorità del credito rispetto alla dichiarazione di fallimento costituisce elemento costitutivo della fattispecie, che il creditore istante è tenuto ad allegare e provare e che il giudice può rilevare d’ufficio. Il curatore, quale terzo rispetto al rapporto posto a base della pretesa, impone l’applicazione dell’art. 2704, comma 1°, cod. civ., sì che l’onere si soddisfa solo con documentazione di data certa anteriore all’apertura del concorso. La mera iscrizione nei libri contabili del creditore non integra i fatti tipizzati dalla norma: la prova dell’anteriorità può discendere dalla vidimazione del pubblico ufficiale anteriore al fallimento, non dall’annotazione in sé. Il rilievo officioso della carenza di un fatto costitutivo non obbliga il giudice a stimolare il contraddittorio ai sensi dell’art. 101, comma 2°, cod. proc. civ., trattandosi di questione che non richiede attività assertiva ulteriore. La censura sulla valutazione delle prove è ammissibile nei soli limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società creditrice chiedeva l’ammissione allo stato passivo di un fallimento per un credito da forniture di merci, pari a oltre un milione di euro. Il giudice delegato rigettava la domanda rilevando che, in assenza di un contratto di data certa, non era determinabile l’importo dovuto e che fatture, note di credito e documenti di trasporto erano privi di data certa.

La creditrice proponeva opposizione allo stato passivo. Il curatore restava contumace. Il tribunale rigettava l’opposizione, escludendo la prova dell’anteriorità del credito rispetto alla dichiarazione di fallimento e qualificando come unilaterali gli atti prodotti. Avverso il decreto la società proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, trattati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili. La ricorrente, pur deducendo violazioni di norme sostanziali e processuali, ha in realtà censurato la ricognizione dei fatti operata dai giudici di merito.

La Corte ribadisce che la valutazione delle prove è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. L’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio quando i fatti storici rilevanti siano stati comunque considerati. Il travisamento della prova è sottratto al giudizio di legittimità se fondato su motivazione eccedente il minimo costituzionale, salvo l’errore di percezione controllabile con la revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

Sul piano sostanziale il giudizio di verificazione ha oggetto più ampio di quello ordinario: non si limita all’an e al quantum, ma verifica se il credito sia opponibile ai creditori concorsuali. Ne deriva che il creditore istante deve provare anche che il credito deriva da un fatto o contratto anteriore alla sentenza dichiarativa, con le formalità previste dall’art. 45 l. fall. L’anteriorità è dunque elemento costitutivo, sempre accertabile d’ufficio, non costituendo eccezione in senso stretto riservata al curatore.

Il rilievo officioso non impone il contraddittorio ex art. 101, comma 2°, cod. proc. civ., applicabile alle sole questioni di fatto o miste che richiedono attività assertiva ulteriore: il giudice si è limitato a constatare la mancanza di un elemento costitutivo alla luce delle prove raccolte.

Quanto all’art. 2704 cod. civ., il curatore è terzo rispetto al rapporto, sicché il creditore può dimostrare la certezza della data anche con fatti equipollenti, prove testimoniali o presunzioni, purché muniti di carattere obiettivo e sottratti alla disponibilità di chi li invoca. Con riguardo ai libri contabili del creditore, la mera annotazione non integra i fatti previsti dalla norma: rileva la vidimazione del pubblico ufficiale anteriore al fallimento, non dedotta nel caso in esame. La censura ex art. 2697 cod. civ. è infine configurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere a parte diversa da quella gravata. Alle Sezioni Unite n. 4213 del 2013 e n. 8053 del 2014 si conforma il percorso argomentativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *