Eccezione di prescrizione non rilevabile per la prima volta in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17440 del 29.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia d’ufficio del giudice di primo grado su una questione processuale per la quale è prescritto un termine di decadenza o il compimento di una determinata attività, in difetto di espressa previsione normativa della rilevabilità in ogni stato e grado, deve avvenire entro il grado di giudizio nel quale la questione si è manifestata. Se il giudice di primo grado decide nel merito omettendo di pronunciare d’ufficio, resta precluso l’esercizio del potere di rilievo d’ufficio, per la prima volta, tanto al giudice d’appello quanto a quello di cassazione, ove la questione non sia stata oggetto di impugnazione o non sia stata ritualmente riproposta. Si forma, in applicazione dell’art. 161 cod. proc. civ., un giudicato implicito interno, non potendosi desumere per implicito la riproposizione della questione.
Il Fatto
Alcuni dirigenti medici in servizio presso un’azienda ospedaliero universitaria convenivano in giudizio la struttura sanitaria per contestare la determinazione della voce retribuzione di posizione variabile aziendale relativa agli anni dal 2005 al 2014, chiedendo i conguagli maturati e non corrisposti. Il Tribunale rigettava integralmente la domanda.
In riforma della decisione, la Corte d’Appello dichiarava improcedibile l’appello incidentale dell’Azienda, non notificato agli appellanti principali, e accoglieva la domanda nei limiti della prescrizione decorrente dai cinque anni anteriori alla notifica del ricorso introduttivo. Propongono ricorso per cassazione tre soli ricorrenti.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti censurano la sentenza per aver ritenuto validamente riproposta, sulla base del principio di conversione degli atti nulli, l’eccezione di prescrizione non esaminata dal primo giudice, nonostante la dichiarata improcedibilità dell’appello incidentale dell’Azienda. Contestano inoltre l’orientamento che impedirebbe al giudice d’appello di rilevare d’ufficio la tardività della costituzione in primo grado del convenuto.
La Corte tratta congiuntamente i primi due motivi, strettamente connessi, e li ritiene infondati. Richiama il proprio orientamento, espresso da Cass. n. 6762/2021 e, in tema di prescrizione tardivamente eccepita, da Cass. n. 37770/2021, secondo cui la decisione d’ufficio su una questione processuale soggetta a decadenza deve intervenire entro il grado in cui essa si è manifestata.
Qualora il giudice di primo grado decida nel merito omettendo di pronunciare d’ufficio, il potere di rilievo è precluso per la prima volta al giudice d’appello e a quello di cassazione, ove la questione non sia stata impugnata o ritualmente riproposta. Opera, in tal caso, il giudicato implicito interno, in applicazione del principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame previsto dall’art. 161 cod. proc. civ.
Nel caso concreto, la decadenza dall’eccezione di prescrizione conseguente alla tardiva costituzione dell’Azienda non è stata eccepita in prime cure dai ricorrenti, né rilevata d’ufficio dal giudice, né riproposta espressamente in appello. La Corte territoriale non poteva quindi desumerla per implicito, come pure si pretende inammissibilmente con il terzo motivo. Il ricorso è rigettato e i ricorrenti sono condannati alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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