Regolamento di competenza e danno da manutenzione di opera idraulica (Cass. civ. Sez. III n. 4953 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 140, lettera e), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un’opera idraulica e intese a ottenere il risarcimento del danno causato dal modo in cui l’opera è stata realizzata, gestita o mantenuta. Per radicare tale competenza è sufficiente che il danno sia riconducibile causativamente all’opera idraulica, senza che rilevino l’esistenza di un previo provvedimento amministrativo, la natura commissiva o omissiva della condotta della pubblica amministrazione o la connessione tra l’opera e l’attività istituzionale dell’ente. Resta superato il criterio distintivo che riservava il tribunale specializzato alle sole ipotesi in cui la domanda implicasse apprezzamenti sulle scelte della pubblica amministrazione circa il governo delle acque.

Il Fatto

Il titolare di una ditta ha convenuto in giudizio il consorzio di bonifica chiedendo il risarcimento dei danni derivati dall’esondazione delle acque di un canale di scolo consortile, adibito alla raccolta e al convogliamento delle acque piovane. La domanda imputava il pregiudizio alla pluriennale mancata manutenzione ordinaria e straordinaria del canale e dei fossi di delimitazione.

Il consorzio eccepiva l’incompetenza per materia del tribunale ordinario. Adito anteriormente, il Tribunale regionale delle acque pubbliche sollevava a propria volta regolamento di competenza d’ufficio, sostenendo che le acque reflue provenienti dagli scarichi fognari, da destinare a depurazione, non rientrerebbero nella nozione di acque pubbliche per difetto dell’attitudine agli usi di pubblico interesse.

La Motivazione della Corte

La questione nasce da una vicenda processuale articolata: declinata la competenza da parte del tribunale ordinario in favore del tribunale specializzato, quest’ultimo ha contestato la propria competenza, indicando nel tribunale ordinario il giudice competente. Il criterio applicato dal primo giudice era quello per cui la competenza del tribunale delle acque ricorre quando il danno è ricondotto all’esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell’opera idraulica.

La Sezione ha rinviato la decisione in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite n. 23332 del 2024, che ha enunciato il principio di diritto ora richiamato. Le Sezioni Unite, ricostruita la storia della norma e i contrasti applicativi, hanno fissato la competenza del tribunale specializzato a prescindere da un previo provvedimento amministrativo, dalla natura commissiva o omissiva della condotta e dalla connessione tra l’opera e l’attività istituzionale dell’ente. Occorre soltanto che il danno sia causato dall’opera idraulica.

Su queste basi cade il precedente criterio distintivo che limitava la competenza specializzata ai casi di apprezzamento sulle scelte dell’amministrazione, criterio espresso dalle Sezioni Unite n. 1066 del 2006. La Sezione osserva che la domanda si fonda sulla mancata manutenzione di un canale di scolo consortile destinato a raccogliere le acque piovane e a convogliarle verso il mare: la circostanza che l’esondazione abbia trascinato acqua reflua non sposta l’oggetto della causa, che riguarda la regimentazione delle acque a cielo aperto e non l’impianto fognario.

La Corte dichiara pertanto la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli, davanti al quale la causa deve proseguire, non dovendosi provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento sollevato d’ufficio e non essendosi costituite le parti private.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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