Contributi al trasporto pubblico, onere di specificità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 15441 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione di una sentenza che abbia riconosciuto la legittimità della riduzione dei contributi regionali compensativi del servizio di trasporto pubblico locale, le censure che deducano il vizio di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ. sono inammissibili ove non individuino un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che presenti carattere decisivo, con l’onere di indicare il dato da cui il fatto risulta, il come e il quando della sua deduzione processuale e la sua decisività. Le censure che investano profili di natura valutativa e si traducano in un sindacato sul merito della decisione impugnata non integrano il paradigma normativo. Qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni, che non potrebbero comunque condurre alla cassazione.

Il Fatto

Una società concessionaria di linee di trasporto pubblico locale chiedeva al Tribunale di accertare l’illegittimità del decreto dirigenziale regionale con cui erano stati determinati i contributi compensativi per l’anno 2011, operando una riduzione del 7%, e di condannare la Regione al pagamento della differenza non percepita. Il Tribunale accoglieva la domanda.

La Corte d’appello accoglieva il gravame della Regione e respingeva la domanda originaria, rilevando che, a fronte della riduzione del contributo, il costo complessivo del servizio si era contratto e l’equilibrio economico-finanziario dell’impresa era rimasto salvaguardato. La società ricorreva allora per cassazione articolando tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi muovendo dalla parte in cui ciascuno deduceva il vizio di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ. Ha ricordato che tale ipotesi riguarda l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, inteso come preciso accadimento o circostanza in senso storico-naturalistico, non già questioni o argomentazioni.

La ricorrente, in tutti i mezzi, si era limitata a un richiamo generico alla previsione del codice di rito, senza individuare le circostanze asseritamente omesse né le sedi processuali in cui tali profili erano stati dedotti. Il contenuto concreto delle deduzioni investiva, peraltro, una serie di profili di natura schiettamente valutativa, traducendosi in una mera censura sul merito della decisione impugnata.

Quanto al vizio di cui all’art. 360, n. 3), cod. proc. civ., la Corte ha rilevato l’inadeguatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi della sentenza territoriale: quella fondata sulla constatazione che, per effetto delle iniziative della stessa ricorrente e del contributo statale, il costo complessivo del servizio si era ridotto al punto che la diminuzione del contributo non aveva compromesso l’equilibrio economico-finanziario dell’impresa. Tale ratio risultava impugnata direttamente solo con il terzo motivo, che si fondava però su deduzioni ancorate a dati fattuali estranei al paradigma dell’art. 360, n. 3), cod. proc. civ. e carenti sul piano della specificità richiesta dall’art. 366 cod. proc. civ.

Il motivo censurava inadeguatamente l’accertamento in fatto sull’efficientamento dei servizi e prospettava come accertata, in modo apodittico, la possibilità dell’efficientamento solo dopo l’adozione della legge regionale n. 6/2012, contrastando con il diverso accertamento del giudice di merito.

La Corte ha quindi richiamato il principio per cui, quando la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni, non potendo queste condurre alla cassazione della decisione ormai definitiva sul punto. Gli altri motivi, riferiti al profilo in diritto dell’esistenza di un vincolo minimo di quantificazione dei contributi, sono divenuti pertanto superflui da esaminare.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *