Revocatoria fallimentare, scientia decoctionis e sindacato sul fatto (Cass. civ. Sez. I n. 10756 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, ai fini dell’art. 67, comma 2°, l.fall., deve essere effettiva e non meramente potenziale, ma può essere desunta da indizi gravi, precisi e concordanti, quali le procedure esecutive, l’iscrizione di ipoteca giudiziale e i protesti, che inducano a ritenere l’effettiva scientia decoctionis. La valutazione delle prove e la scelta degli elementi sui quali fondare la presunzione costituiscono apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. non ricorre quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze istruttorie.
Il Fatto
La curatela di una società fallita convenne in giudizio un creditore per ottenere la revoca del pagamento ricevuto in periodo sospetto, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., assumendo che lo stesso fosse consapevole dello stato di insolvenza della debitrice. Il pagamento era stato eseguito da un terzo pignorato a seguito di pignoramento presso terzi, azionato dal creditore per il recupero del proprio credito portato da decreto ingiuntivo non opposto.
Il tribunale aveva respinto la domanda; la corte d’appello, in riforma, l’aveva accolta, condannando il creditore alla restituzione della somma. Questi ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 67, comma 2°, l.fall. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi, per avere la corte valorizzato solo l’azione esecutiva senza valutare gli indici contrari.
La Motivazione della Corte
La Corte ha trattato congiuntamente i due motivi, rigettandoli. Il ricorrente, pur deducendo vizi di violazione di legge, ha in sostanza censurato l’erronea ricognizione dei fatti operata dai giudici di merito, i quali avevano ritenuto provata la consapevolezza dello stato di insolenza della debitrice.
La valutazione delle prove, compresa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c., costituisce attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Le relative conclusioni non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito nell’avere del tutto omesso l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti e aventi carattere decisivo.
La Corte ribadisce che l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. quando gli accadimenti fattuali rilevanti siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la motivazione non dia conto di tutte le risultanze. Il giudice è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili, senza obbligo di esplicita confutazione degli elementi non accolti.
Il compito della Corte non è condividere la ricostruzione dei fatti né procedere a una rilettura degli elementi di fatto, ma solo controllare che i giudici abbiano dato conto delle ragioni dell’apprezzamento e che la motivazione non sia apparente, perplessa o contraddittoria. Nel caso di specie, la corte d’appello ha valutato le prove indiziarie e ha esplicitamente escluso quelle contrarie invocate dalla convenuta, con motivazione adeguata e plausibile.
La Corte conferma l’orientamento secondo cui la conoscenza dello stato di insolenza può desumersi da semplici indizi, quali le procedure esecutive, l’iscrizione di ipoteca giudiziale e i protesti, purché gravi, precisi e concordanti. La violazione dell’art. 2697 c.c., infine, si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non quando la censura investa la valutazione delle prove. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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