Danno non provato e omesso esame di fatto decisivo in cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 18834 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, introdotto dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012 nel testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non si configura quando la censura investe la mancata valutazione di meri elementi istruttori, restando il fatto storico comunque preso in considerazione dal giudice di merito. Il ricorrente che denunci tale vizio deve indicare il fatto storico omesso, il dato testuale o extratestuale da cui risulta la sua esistenza, il come e il quando esso è stato oggetto di discussione e la sua decisività. Il potere di liquidazione equitativa del danno, ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., non consente al giudice di supplire alla mancanza di prova della responsabilità o dell’esistenza stessa del danno. La valutazione sulla compensazione delle spese è censurabile in cassazione solo se illogica o contraddittoria, ovvero quando le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
Il Fatto
Una società correntista conveniva in giudizio la banca dinanzi al Tribunale, deducendo di aver intrattenuto dal 1995 un rapporto di conto corrente e lamentando la determinazione di interessi ultralegali, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l’addebito di commissione di massimo scoperto non dovuta. Chiedeva il ricalcolo del saldo mediante c.t.u. e la condanna della banca al risarcimento del danno.
Il Tribunale dichiarava la nullità dell’atto di citazione per genericità dell’esposizione dei fatti, con integrale compensazione delle spese. La Corte d’Appello rigettava l’eccezione di nullità, dichiarava nulla la clausola di capitalizzazione degli interessi passivi e, all’esito della c.t.u., rigettava la domanda risarcitoria per difetto di prova del quantum, compensando parzialmente le spese. La società ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, per non avere la Corte territoriale valutato le allegazioni sul danno lamentato. Il motivo è dichiarato inammissibile.
La Corte ricorda che il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, è specifico e riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso. Il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulta, il come e il quando della discussione processuale e la sua decisività.
Nel caso di specie, le allegazioni della ricorrente concretano l’omesso esame di meri elementi istruttori, estranei al perimetro del vizio. L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio dedotto quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sezioni Unite n. 8053/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018).
La censura non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Il danno lamentato consisterebbe nel mancato utilizzo della differenza tra il fido accordato e quello effettivamente utilizzato, ma tale mancato utilizzo è effetto della revoca dell’affidamento, affermata dalla stessa controparte. La Corte territoriale ha evidenziato che la ricorrente non ha mai proposto domanda risarcitoria per la revoca né contestato la legittimità dell’atto e non ha fornito prova della condotta illecita della banca né della quantificazione del danno.
La Corte ribadisce infine che il potere di liquidazione equitativa del danno, ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., rientra nella discrezionalità del giudice di merito, con l’unico limite di non poter surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità o della prova del danno nella sua esistenza (Cass. n. 13515/2022; Cass. n. 28429/2023).
Con il secondo motivo la ricorrente censurava la parziale compensazione delle spese di lite. Anche tale censura è inammissibile: la valutazione sulla reciproca soccombenza è sindacabile solo se le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa o quando la motivazione sia illogica e contraddittoria al punto da inficiare il processo decisionale (Cass. n. 24531/2010; Cass. n. 516/2020). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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