Mutuo solutorio valido se la somma entra nella disponibilità giuridica del mutuatario (Cass. civ. Sez. I n. 27194 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È valido il contratto di mutuo cd. solutorio, che si perfeziona, con la nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario mediante accredito su conto corrente. Non rileva in contrario che le somme siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie verso la banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Ne consegue che il patto in questione è idoneo a fondare la domanda di ammissione al passivo avente ad oggetto la restituzione delle somme, sempre che ricorrano i requisiti prescritti dall’art. 474 cod. proc. civ., con assorbimento delle censure relative alla mancata proposizione dell’azione revocatoria.

Il Fatto

La vicenda nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta, ai sensi degli artt. 98 e 99 l. fall., da una società cessionaria del credito bancario avverso il rigetto dell’istanza di insinuazione per una somma superiore a novecentomila euro, in via privilegiata ipotecaria, nel fallimento di una società tessile.

Il Tribunale aveva respinto l’opposizione, ritenendo che l’operazione del 2007 non integrasse un reale mutuo, ma un mero riscadenziamento del debito preesistente. Il giudice del merito, richiamando un arresto di legittimità, aveva qualificato il negozio come pactum de non petendo ad tempus per la parte di importo destinata a ripianare l’esposizione, ammettendo al passivo solo la quota effettivamente erogata. La ricorrente ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione, con ordinanza del 27.11.2024, aveva disposto il rinvio a nuovo ruolo, rilevando il contrasto registratosi sulla questione del mutuo solutorio e la pendenza della rimessione alle Sezioni Unite.

Nella specie il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1424 e 1813 cod. civ., per avere il giudicante ritenuto che le somme erogate non fossero entrate nella disponibilità della mutuataria con conseguente nullità del mutuo. Con il secondo motivo si lamenta l’omesso esame della mancata proposizione dell’azione revocatoria.

La Corte ricorda che, dopo l’ordinanza interlocutoria, sono intervenute le Sezioni Unite n. 5841 del 05.03.2025, le quali hanno definitivamente statuito la validità del contratto di mutuo solutorio, che si perfeziona quando la somma, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario attraverso l’accredito su conto corrente.

Irrilevante è la circostanza che le somme siano destinate a ripianare pregresse esposizioni verso la banca mutuante: tale destinazione costituisce frutto di atti dispositivi distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Il Collegio richiama anche il precedente Cass. Sez. 3 n. 23149 del 25.07.2022.

Alla luce di tali principi, riaffermati convintamente, il decreto impugnato è cassato con rinvio al giudice a quo per un nuovo esame. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo. Il Tribunale di Biella, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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