Interruzione del processo per cancellazione del difensore e diritto di difesa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24916 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cancellazione volontaria del difensore dall’albo non integra, di per sé, alcuna lesione del diritto di difesa della parte che, dopo l’evento interruttivo, non si munisca tempestivamente di un nuovo procuratore. La dichiarazione di interruzione del processo resa all’udienza non retroagisce al momento del fatto interruttivo, sicché il vizio si configura solo se il giudice decida in quella stessa udienza. La parte che abbia visto integralmente confermata in appello la sentenza di primo grado a sé favorevole è priva di interesse a dolersi, con ricorso incidentale, della decisione di merito del gravame. Il diritto al rimborso delle spese del subprocedimento di inibitoria spetta invece alla parte che vi sia rimasta vittoriosa, in applicazione del principio di soccombenza.

Il Fatto

Alcuni lavoratori ottenevano dal Tribunale di Roma l’accertamento di un unico centro di imputazione di interessi e della codatorialità tra le società convenute, l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, la nullità del licenziamento, la reintegrazione e la condanna al pagamento delle retribuzioni e dei contributi. Il gestore di fatto del gruppo impugnava la decisione.

La Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame. Il ricorrente censurava in Cassazione la ritenuta lesione del proprio diritto di difesa, conseguente alla cancellazione dall’albo del precedente difensore. Una lavoratrice resisteva con controricorso, eccepiva il giudicato e proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

L’eccezione di giudicato è dichiarata inammissibile. Poiché la Corte territoriale ha deciso l’appello nel merito, lo ha implicitamente ritenuto procedibile; la lavoratrice, per far valere l’erroneità di tale statuizione, avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale in quanto soccombente, onere in concreto adempiuto.

Il ricorso principale è inammissibile. Il motivo è prospettato come vizio della sentenza d’appello, mentre la doglianza era stata riferita alla sentenza di primo grado. Il ricorrente non si confronta con i molteplici profili della Corte territoriale, che ha escluso la lesione del diritto di difesa: il difetto di diligenza della parte nel munirsi di un nuovo difensore, la mancata retroazione della dichiarazione interruttiva, i rinvii successivi, la costituzione tardiva e la natura meramente illustrativa delle note richieste.

Il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale sono inammissibili per difetto di interesse ai sensi dell’art. 100 c.p.c.: i lavoratori hanno integralmente mantenuto in appello la vittoria di primo grado, sicché nessun interesse sussiste a dolersi della decisione di merito dei giudici d’appello.

Il terzo motivo è fondato. La lavoratrice, pur non costituitasi nel giudizio di merito, si era costituita nel subprocedimento di inibitoria, conclusosi con declaratoria di inammissibilità: essa è dunque vittoriosa e titolare del diritto al rimborso delle relative spese in forza dell’art. 91 c.p.c. La sentenza è cassata in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte liquida direttamente le spese ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con attribuzione al difensore antistatario. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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