Opposizione agli atti esecutivi e limiti del giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6195 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione di premi e contributi assicurativi, il principio secondo cui il giudice dell’opposizione a cartella esattoriale, che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo, deve esaminare nel merito la fondatezza della pretesa dell’ente previdenziale, opera nell’ambito dei giudizi di opposizione all’esecuzione disciplinati dall’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999. Diversamente, quando il ricorrente proponga opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., deducendo l’illegittimità dell’atto per vizi formali, la cognizione del giudice resta limitata alla sola verifica della legittimità dell’atto o del provvedimento esecutivo impugnato. Ne consegue che il giudice non può pronunciarsi sul merito del credito, non essendogli stata rivolta alcuna domanda in tal senso, in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.

Il Fatto

Il Tribunale di Vicenza, con sentenza depositata l’11.10.2018, aveva dichiarato nulli gli avvisi di addebito posti dall’INPS a fondamento di un pignoramento presso terzi promosso in danno di una società contribuente. Il giudice di merito aveva accolto la doglianza sul presupposto che non fosse stata provata la notifica degli avvisi.

La società, destinataria della procedura esecutiva, aveva reagito avverso il pignoramento lamentando la mancata notifica preventiva degli avvisi di addebito. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi del fatto che il Tribunale si fosse limitato a dichiarare illegittima la procedura esecutiva senza entrare nel merito della propria pretesa creditoria.

La Motivazione della Corte

La Cassazione muove dalla ricostruzione del quadro giurisprudenziale invocato dal ricorrente. L’INPS richiamava il principio, espresso tra le pronunce più recenti da Cass. n. 17858 del 2018, secondo cui il giudice dell’opposizione a cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiararne l’illegittimità, ma deve esaminare il merito della domanda di pagamento, applicando gli stessi criteri dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

La Corte riconosce la correttezza di tale orientamento, ma ne circoscrive l’ambito di applicazione. Il principio è stato affermato con riferimento ai giudizi di opposizione all’esecuzione, categoria alla quale appartengono l’opposizione a cartella esattoriale e l’opposizione ad avviso di addebito, entrambe disciplinate dall’art. 24, d.lgs. n. 46/1999. In tali giudizi viene in contestazione l’esistenza e l’ammontare del credito consacrato nel titolo, sicché il giudice deve pronunciarsi su di esso ogni volta che ciò sia richiesto, in ragione del contenuto dell’atto introduttivo o della memoria di costituzione, secondo la precisazione di Cass. n. 21799 del 2021.

Nel caso di specie, tuttavia, la controricorrente non aveva proposto un’opposizione all’esecuzione. Essa aveva introdotto un’opposizione agli atti esecutivi avverso il pignoramento presso terzi notificatole dall’INPS, deducendone l’illegittimità per la mancata preventiva notifica degli avvisi di addebito. La censura atteneva dunque a un vizio dell’atto esecutivo, non all’an o al quantum del credito.

La Corte richiama quindi il principio, da ultimo ribadito da Cass. n. 23971 del 2023, secondo cui la natura dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. è limitata alla sola verifica della legittimità dell’atto o del provvedimento esecutivo impugnato. Ne deriva che correttamente il giudice di merito non ha reso alcuna statuizione sul merito della pretesa creditoria, ostandovi il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. Il ricorso dell’INPS è pertanto rigettato, con condanna alle spese del giudizio di legittimità e con l’ulteriore conseguenza del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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