Ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza sui motivi di rito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6193 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La deduzione in sede di legittimità di un error in procedendo, che abilita la Corte al diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone l’ammissibilità del motivo di censura, da valutarsi secondo i principi di specificità e autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ. Tali principi impongono non solo la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti rilevanti ai fini della censura, ma anche l’indicazione del luogo del fascicolo processuale o di parte in cui essi sono reperibili. Il principio di specificità e autosufficienza, alla luce dei criteri elaborati dalla Corte EDU nella sentenza 28.10.2021, Succi et al. c/ Italia, non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, ma ciò non comporta la revisione dei principi di diritto consolidati, poiché la stessa Corte europea ha ritenuto rispettati gli obblighi di trascrizione e di riferimento al documento originale nel caso sottoposto al suo scrutinio. Il termine di dieci giorni assegnato dall’art. 435 cod. proc. civ. all’appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non è perentorio, né la sua inosservanza comporta decadenza dall’impugnazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Salerno, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il verbale di accertamento con cui l’INPS gli aveva contestato infrazioni connesse alla conduzione di un’azienda agricola e all’occupazione della manodopera. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, poi illustrati con memoria. L’Istituto ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli.

Il ricorso investe sia profili di rito — omessa pronuncia su eccezioni e asserita tardività dell’appello — sia profili di merito, legati alla valutazione delle dichiarazioni rese e alla ritenuta omissione delle denunce trimestrali e delle registrazioni nel libro unico del lavoro.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 276 e 277 cod. proc. civ. per mancata pronuncia sull’eccezione di prescrizione quinquennale, sulla tardività dell’appello e sulla sua inammissibilità. La Corte ricorda che la deduzione di un error in procedendo presuppone l’ammissibilità del motivo, da valutarsi alla luce dei principi di specificità e autosufficienza del ricorso: occorre non solo la trascrizione essenziale degli atti, ma anche l’indicazione del luogo in cui essi sono attualmente reperibili, secondo un indirizzo consolidato fatto proprio da Cass. n. 3612 del 2022 e Cass. n. 28184 del 2020, seguito dalle più recenti pronunce del 2021 e del 2022.

Il Collegio si sofferma sul rilievo delle Sezioni Unite n. 8950 del 2022, che hanno rimarcato come il principio di autosufficienza non vada interpretato in modo eccessivamente formalistico, per non incidere sulla sostanza del diritto in contesa. La Corte osserva però che la pronuncia della Corte EDU 28.10.2021, Succi et al. c/ Italia non ha stigmatizzato l’obbligo di trascrivere i passaggi pertinenti del documento e di operare il riferimento all’originale, limitandosi a rilevare che nel caso scrutinato tali obblighi erano stati rispettati. Ne deriva che i principi di diritto non vanno revisionati.

Nel caso concreto il ricorrente non ha trascritto il ricorso introduttivo, la memoria di costituzione in appello, la relata di notifica della sentenza di primo grado, il decreto di fissazione dell’udienza di gravame e la relativa relata, né ha indicato dove tali atti siano reperibili. Il motivo è quindi inammissibile. Ad abundantiam, la Corte aggiunge che il termine di dieci giorni di cui all’art. 435 cod. proc. civ. non è perentorio, e la sua inosservanza non comporta decadenza, come già affermato da Cass. n. 21358 del 2010, che ha distinto la notificazione tardiva dall’omessa notificazione.

Anche il secondo, terzo e quarto motivo sono inammissibili: sotto l’apparente violazione di norme sostanziali e processuali, essi mirano a un riesame delle risultanze istruttorie, non consentito in sede di legittimità. Il ricorso è dichiarato inammissibile; nulla sulle spese, per non avere l’INPS svolto difese oltre il deposito della procura. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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