Responsabilità solidale del socio receduto e notifica delle cartelle (Cass. civ. Sez. V n. 6197 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva e di responsabilità solidale del socio per le obbligazioni tributarie della società di persone, quando il socio recede dalla società in epoca antecedente alla notifica alla stessa del primo atto impositivo, l’amministrazione finanziaria è tenuta a notificare tale atto anche al socio. In difetto di notifica, la cartella di pagamento successivamente emessa e notificata al socio non può limitarsi a rinviare all’atto impositivo notificato alla società, ma deve contenere l’illustrazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento della pretesa. Diversamente, non avendo il socio il potere di consultare i documenti sociali ai sensi dell’art. 2261 cod. civ., si determinerebbe un’inaccettabile compressione del suo diritto di difesa.
Il Fatto
La controversia origina da due avvisi di intimazione concernenti sei cartelle di pagamento per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2006-2010, notificate a una società in nome collettivo e poi agli stessi soci illimitatamente responsabili. Le cartelle erano state emesse a seguito di controllo formale o automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
I soci impugnavano gli avvisi. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso; la CTR accoglieva l’appello principale dei contribuenti, rilevando che le cartelle non erano state notificate ai soci ma solo alla società, con conseguente vizio della sequenza procedimentale. Le Agenzie proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso delle Agenzie è affidato a un unico motivo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2290, 2291 e 2304 cod. civ. e dell’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la CTR ritenuto necessaria la notificazione delle cartelle prodromiche all’avviso di intimazione.
La Corte richiama un proprio recente arresto, Cass. n. 1281 del 22/01/2020, dal quale non ravvisa motivo di discostarsi. Secondo quel principio, nel caso in cui il socio abbia receduto in epoca antecedente alla notifica alla società del primo atto impositivo, l’amministrazione deve notificare l’atto anche al socio; in difetto, la cartella notificata al socio non può limitarsi a rinviare all’atto notificato alla società, ma deve illustrare gli elementi di fatto e le ragioni di diritto della pretesa.
Nel caso concreto, sono circostanze pacifiche che le cartelle prodromiche sono state notificate solo alla società, che esse costituiscono il primo e unico atto impositivo e che i soci erano receduti prima della loro notificazione. Ne deriva che, ai fini della responsabilità solidale dei soci receduti, l’Amministrazione avrebbe dovuto notificare l’atto impositivo anche a costoro, non facendo più parte della compagine sociale.
La sentenza impugnata, che ha ritenuto necessaria la notificazione ai contribuenti delle cartelle prodromiche, va pertanto confermata, sia pure correggendone la motivazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.