Opposizione a cartella: il quantum contestato va esaminato dal giudice (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13313 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a cartella esattoriale per crediti contributivi, il giudice del merito non può fondare la conferma integrale della pretesa sull’assunto che il quantum debeatur sia rimasto incontroverso, quando la parte opponente abbia puntualmente contestato, già in primo grado e in appello, gli elementi di fatto che lo compongono, quali lo sgravio operato dall’ente, i pagamenti effettuati e la sospensione della decorrenza delle sanzioni civili. L’opposizione instaura un giudizio a cognizione piena che non si arresta al riscontro dei vizi formali dell’atto d’iscrizione a ruolo, ma investe la fondatezza della pretesa in tutti i suoi elementi costitutivi, da vagliare nel contraddittorio. È invece inammissibile, perché tende a una revisione del giudizio di merito, la censura che, dietro lo schermo della violazione delle regole sull’onere della prova e sull’efficacia probatoria dei documenti, rimetta in discussione il prudente apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

Il Fatto

Una Azienda Agricola proponeva opposizione contro una cartella esattoriale emessa per crediti contributivi derivanti dal mancato versamento di compensi per lavoro straordinario e da versamenti irregolari. Il Tribunale accoglieva l’opposizione; la Corte d’appello di Catania, su gravame dell’ente impositore, riformava la decisione di primo grado e confermava la cartella, ritenendo la documentazione idonea a comprovare il credito e ammissibili i documenti prodotti in appello dall’ente, che non era parte del processo penale.

La società ricorreva allora per cassazione con sei motivi, dolendosi tra l’altro dell’irrituale acquisizione dei documenti e della mancata considerazione delle contestazioni sul quantum del credito.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente il primo e il secondo motivo, relativi all’acquisizione in appello dei documenti del processo penale, dichiarandoli inammissibili. La Corte territoriale aveva affermato di aver fondato il proprio convincimento sulla documentazione già acquisita, in gran parte su impulso della stessa ricorrente, e non sui documenti prodotti nel giudizio di gravame. La censura sull’irrituale acquisizione è quindi non pertinente rispetto alla ratio decidendi, avendo i giudici espressamente escluso dal novero delle fonti probatorie i documenti in questione. Del tutto generica è risultata la deduzione sull’incidenza di tale documentazione sul percorso argomentativo della sentenza.

Inammissibile è stata ritenuta anche la terza censura, con cui si contestava il valore probatorio attribuito ai verbali di accertamento. La Corte d’appello aveva valorizzato, con analisi adeguata e coerente, gli elementi oggettivi desumibili dai verbali, corredati dall’indicazione della retribuzione denunciata e dei pagamenti effettuati, traendone la prova delle irregolarità addebitate. Dietro lo schermo della violazione di legge, le doglianze tendevano in realtà a ottenere una revisione del giudizio di merito, preclusa in sede di legittimità.

Infondato è stato giudicato il quarto motivo, con cui si deduceva la carenza delle indicazioni dell’atto d’iscrizione a ruolo. L’opposizione ha instaurato un giudizio a cognizione piena, che non può arrestarsi al riscontro dei vizi formali dell’atto e investe la fondatezza della pretesa in tutti i suoi elementi costitutivi, da vagliare nel dispiegarsi del contraddittorio.

Ha invece colto nel segno il quinto motivo. La sentenza impugnata aveva rilevato che l’Azienda Agricola non aveva contestato il quantum debeatur, così come determinato in sede ispettiva. Il ricorso ha però riprodotto in modo compiuto, in ossequio ai canoni di specificità, le contestazioni già formulate in primo grado e nella memoria d’appello, concernenti lo sgravio effettuato dall’ente, il pagamento di una somma e la sospensione della decorrenza delle sanzioni civili. Ha errato, dunque, la sentenza nel reputare incontroverso il credito portato dalla cartella, a dispetto di contestazioni che attengono a puntuali elementi di fatto, trascurati sul fallace presupposto di una mancata contestazione.

Resta assorbito il sesto motivo, che deduceva l’erronea valutazione della non contestazione sotto il profilo dell’anomalia della motivazione. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, perché rinnovi l’esame della controversia e determini l’importo complessivamente dovuto, scrutinando la rilevanza degli elementi estintivi, modificativi e impeditivi eccepiti dalla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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