Prededucibilità dei crediti professionali nel concordato: serve nesso funzionale ex ante (Cass. civ. Sez. I n. 26694 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura è prededucibile, anche nel successivo fallimento, se la prestazione, anteriore o posteriore alla domanda, è stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall., alle finalità della procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso al giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali. Non basta, invece, una valutazione di mera utilità concreta e postuma. I crediti sorti dopo la chiusura della procedura, durante l’esecuzione del concordato, non beneficiano della prededucibilità c.d. “in funzione”. La motivazione che fondi la prededucibilità sul solo interesse del liquidatore, o su una utilità apprezzata ex post, è viziata per violazione di legge.
Il Fatto
Un avvocato chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento di una società per compensi professionali assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 2 cod. civ.. Il giudice delegato lo ammetteva, ma in via chirografaria. L’opposizione proposta dal professionista veniva respinta dal Tribunale, che ravvisava nelle fatture emesse il titolo di “compenso amministratore”, non assistito da privilegio.
Nel medesimo decreto il Tribunale decideva anche sulle impugnazioni proposte dallo stesso ricorrente avverso l’ammissione di altri tre professionisti, tutti ammessi in prededuzione. Il ricorrente censurava tale riconoscimento. Il decreto veniva impugnato in Cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si lamentava la mancata ammissione della prova testimoniale sulla natura della prestazione, è inammissibile e infondato. Il Tribunale aveva compiuto un accertamento in fatto sulla natura del compenso, qualificandolo come attività di amministratore. La richiesta di un nuovo scrutinio fattuale è inibita al giudice di legittimità. La mancata ammissione delle prove discende da una implicita valutazione di irrilevanza.
Il secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono fondati. Le posizioni dei professionisti vanno distinte. Quanto al difensore che aveva operato nell’interesse del liquidatore dopo l’omologazione, il Tribunale aveva motivato la prededucibilità sul solo profilo dell’attività difensiva svolta “nell’interesse del liquidatore”. La Corte rileva il contrasto con la giurisprudenza di legittimità: i crediti sorti dopo la chiusura della procedura e durante l’esecuzione del concordato non beneficiano della prededucibilità “in funzione” (Cass. Sez. I n. 10307 del 18.04.2025). Il credito era maturato nella fase post omologa, quando la società era tornata in bonis.
Quanto agli altri due professionisti, il Tribunale aveva ragionato in termini di utilità della prestazione secondo una valutazione ex post, in contrasto con il principio per cui il credito è prededucibile se la prestazione sia stata funzionale alle finalità della procedura, secondo un giudizio ex ante di inerenza necessaria, sempre che il debitore sia stato ammesso al concordato (Cass. Sez. I n. 6059 del 06.03.2025, conforme a Cass. Sez. Un. n. 42093 del 2019).
La Corte censura, inoltre, la prededucibilità riconosciuta alla prestazione del difensore nel giudizio di risoluzione del concordato, atteso che in tale sede la funzionalizzazione non poteva essere indirizzata in favore dei creditori, sussistendo un interesse contrapposto della debitrice all’accoglimento della domanda.
Il quarto e quinto motivo sono inammissibili, essendosi formato sulle questioni prospettate un giudicato interno. In sede di impugnazione ex art. 98 l. fall. erano stati contestati solo profili specifici e diversi. Il decreto è cassato in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale in diversa composizione.
Nota della Redazione
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