Opposizione a cartella esattoriale qualificata come opposizione all’esecuzione (Cass. civ. Sez. III n. 15765 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le contestazioni con cui il debitore nega la stessa sussistenza del diritto dell’agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, per assenza dell’invito al pagamento di cui all’art. 212 d.P.R. n. 115/2002 o per intervenuta decadenza dal diritto di riscuotere, vanno qualificate come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. e non come opposizione agli atti esecutivi. L’invito al pagamento è atto amministrativo di autoliquidazione del credito, privo di efficacia esecutiva, né atto pre-esecutivo. Ne deriva che la competenza si determina per valore e non per materia, con conseguente competenza del giudice di pace.
Il Fatto
Un avvocato, costituitosi di persona, ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione, davanti al Tribunale di Roma. Il Tribunale, qualificata la domanda come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., ha dichiarato la propria incompetenza per valore, indicando come competente il Giudice di Pace di Roma.
Il ricorrente ha quindi proposto regolamento di competenza, chiedendo dichiararsi la competenza per materia del Tribunale di Roma, sul presupposto che la domanda andrebbe qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. L’ente intimato non ha svolto attività difensiva. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso e la dichiarazione di competenza del giudice di pace.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la qualificazione dei tre motivi di opposizione. Il primo riguarda la nullità del ruolo per assenza dell’invito al pagamento previsto dall’art. 212 d.P.R. n. 115/2002 e per omessa notifica dell’ordinanza richiamata nella cartella. Richiamando la propria giurisprudenza (Sez. III n. 2973 del 01.02.2024), il Collegio afferma che l’invito al pagamento è atto di natura amministrativa, di autoliquidazione del credito, privo di efficacia esecutiva: non è atto esecutivo né pre-esecutivo.
Da ciò deriva che chi contesta la stessa legittimità dell’iscrizione a ruolo per mancanza di quell’atto non denuncia una mera irregolarità degli atti esecutivi, ma contesta la sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata. Il motivo va quindi qualificato come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. Lo stesso vale per la dedotta omessa notificazione dell’ordinanza.
Il secondo motivo riguarda la decadenza dal diritto di riscuotere per tardiva iscrizione a ruolo, in violazione dell’art. 212 d.P.R. n. 115/2002. Anche qui l’opponente deduce un fatto estintivo del credito e, dunque, contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Il terzo motivo riguarda la decadenza per tardiva notifica della cartella esattoriale, in violazione dell’art. 25, lett. c), d.P.R. n. 602/1973: la doglianza assume l’inefficacia del ruolo e della cartella, ancora una volta con contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Le conclusioni dell’atto di opposizione — declaratoria di inefficacia del ruolo, di nullità della cartella e di decadenza dal diritto di riscuotere — confermano la qualificazione come opposizione all’esecuzione. Il ricorso è pertanto rigettato e la competenza per valore sulla controversia è dichiarata del Giudice di Pace di Roma. Nulla sulle spese, non avendo l’ente intimato svolto attività difensiva; sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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