Ricorso per cassazione inammissibile se motivo oscuro e censure promiscue (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29819 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che accumula censure eterogenee e promiscue, di merito e di legittimità, senza indicare i termini della dedotta violazione e senza trascrivere gli atti su cui si fonda, è inammissibile perché rende il vizio oscuro ed inestricabile. La violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può essere invocata per una erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo se si alleghi che il giudice ha posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, ovvero ha disatteso prove legali o le ha recepite senza apprezzamento critico. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice applica la regola di giudizio sull’onere della prova attribuendolo a una parte diversa da quella onerata. Il pagamento parziale intervenuto dopo la sentenza di primo grado, in assenza di prova ritualmente contestata, si fa valere in sede esecutiva.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto dalla società avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, che aveva accolto in parte la domanda del lavoratore diretta al pagamento di differenze retributive e del TFR. Il giudice di appello ha ritenuto non probanti le buste paga prodotte, per la firma in fotocopia, non sempre identica e non leggibile, e ha richiamato il principio di irriducibilità della retribuzione. Ha inoltre giudicato inadeguata la contestazione delle differenze sulla retribuzione ordinaria e inammissibile la consulenza di parte depositata solo in appello.

La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., lamentando che la Corte d’appello non abbia esaminato il secondo atto di appello, depositato dopo la correzione della sentenza di primo grado, con cui si assumeva la violazione dell’art. 288 cod. proc. civ. La Corte lo dichiara inammissibile: si tratta di un gravame nuovo, diverso e successivo rispetto a quello deciso, e non risulta provata la riunione in sede di appello; il motivo difetta di decisività, non essendo contestata l’esattezza della correzione, e di specificità, perché non trascrive l’atto di riunione né gli altri atti processuali assunti come illegittimi.

Con il secondo motivo si censura la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., contestando il riconoscimento delle differenze retributive e la mancata considerazione della sottoscrizione autografa di quietanza apposta sulle buste paga. La Corte reputa il motivo inammissibile per la promiscuità delle censure, che lo rendono oscuro ed inestricabile, e perché non vengono precisati i termini della violazione né individuato il fatto decisivo omesso, né trascritti gli atti richiamati.

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può fondarsi su un erronea valutazione delle prove, ma solo su allegazioni specifiche relative all’acquisizione, alla disamina o alla qualificazione delle stesse. Quanto all’art. 2697 cod. civ., ribadisce che la violazione si configura solo se il giudice attribuisce l’onus probandi a una parte diversa da quella onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la mancata considerazione del pagamento parziale del TFR e delle spese di primo grado, effettuato dopo la sentenza di merito. La Corte giudica il motivo infondato: il giudice di appello si è limitato a confermare la sentenza di primo grado, sicché delle somme eventualmente versate in acconto si terrà conto in sede esecutiva. Sussiste inoltre una seconda assorbente ratio decidendi, non ritualmente contestata, relativa alla mancata prova del pagamento del TFR. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e con distrazione in favore del difensore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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