Inammissibile l’opposizione a cartella conosciuta da estratto di ruolo per prescrizione (Cass. civ. Sez. III n. 21606 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l’impugnazione della cartella esattoriale la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato su richiesta del debitore, allorquando si deducano fatti estintivi successivi, quali la prescrizione del credito. Un interesse all’azione di accertamento negativo è configurabile solo in funzione recuperatoria, ossia quando il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica. In difetto di una situazione di obiettiva incertezza e in assenza di iniziative esecutive dell’amministrazione, l’azione di mero accertamento negativo non può essere proposta. La relativa questione è rilevabile anche d’ufficio e il giudice di legittimità può correggere la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il contribuente propose opposizione davanti al giudice di pace avverso plurime cartelle di pagamento, tutte riferibili a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, asseritamente conosciute mediante estratti di ruolo acquisiti di propria iniziativa. A fondamento dell’opposizione dedusse l’omessa notifica dei verbali prodromici all’iscrizione a ruolo e l’estinzione delle pretese creditorie per decorso del termine di prescrizione.

Il giudice di pace accolse solo in parte l’opposizione, annullando due cartelle per l’omessa notifica dei verbali di accertamento. Il Tribunale disattese l’appello, ritenendo ammissibile l’opposizione all’estratto di ruolo, qualificando la deduzione sull’omessa notifica come opposizione ex art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 e giudicandola tardiva, e considerando l’eccezione di prescrizione proponibile solo avverso le cartelle che sarebbero state notificate. Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., censurava la statuita inammissibilità dell’opposizione sulla mancata notifica dei verbali. La Corte lo dichiara inammissibile: la doglianza intendeva confutare l’affermazione del giudice di merito circa il deposito del ricorso oltre il trentesimo giorno dall’acquisizione dell’estratto di ruolo, ma così si risolveva nella denuncia di un errore di percezione, ovvero di una svista nella lettura degli atti, configurabile come vizio revocatorio ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deducibile con il rimedio ivi stabilito e non con l’impugnazione di legittimità.

La Corte richiama poi il consolidato indirizzo ermeneutico che delimita l’ambito delle violazioni deducibili: l’art. 115 cod. proc. civ. è invocabile quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove inesistenti o non acquisite; l’art. 116 cod. proc. civ. presuppone che sia stato disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di deroga normativa; l’art. 2697 cod. civ. rileva solo se l’onere probatorio sia stato attribuito a parte diversa da quella gravata. Fattispecie eccentriche rispetto alla doglianza articolata.

Il secondo motivo denunciava l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione. Il motivo è infondato: pur con formula ellittica, il Tribunale aveva reputato non ammissibile l’eccezione, sicché non si configura alcuna omissione di pronuncia. Il dispositivo è conforme a diritto, ma la motivazione deve essere corretta ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui è inammissibile l’impugnazione della cartella conosciuta mediante estratto di ruolo quando si deducano fatti estintivi successivi, non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza e quando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione. Tale orientamento precede la sopravvenienza dell’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in conversione dalla legge n. 215/2021, e la lettura nomofilattica offertane dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022.

Dirimente è la mancata allegazione e dimostrazione dell’interesse ad agire, non dedotto né nel merito né in sede di legittimità. Non pertinente il richiamo a un arresto del 2024, per disomogeneità delle situazioni, essendo ivi l’opposizione proposta avverso un’intimazione di pagamento notificata e successiva a cartelle notificate. Difettando una condizione dell’azione, il ricorso è rigettato e la motivazione emendata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *